n. 10 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 2014 -

LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Seconda Sezione Civile Il Consigliere designato dr. Marco Modena, ha pronunciato la seguente Ordinanza nella causa civile iscritta al n. 214/2014 V.G. promossa da - Bellucci Marcello rappresentato e difeso dall'avv. Pietro L. Frisani, ricorrente;

contro - Ministero della Giustizia non costituito letto il ricorso ex art. 3 legge n. 89/2001, come modificata dalla legge n. 134/2012, depositato il 14.4.2014, rilevato che: 1) Bellucci Marcello ha chiesto, tempestivamente ed allegando la prescritta documentazione, equa riparazione per l'eccessiva durata del procedimento (anch'esso per equa riparazione) promosso dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia, con ricorso depositato il 17.12.2010, e definito con decreto di accoglimento n. 1887 dell'1.7.2013, depositato il 3.10.2013 (e non impugnato nei termini di legge: trenta giorni dalla notifica, avvenuta il 16.10.201.3) durato complessivamente anni 2, mesi 9, e giorni 16;

2) secondo l'art. 2, comma 2-ter, della citata legge n 89 (introdotto dal D.L. 83/12 conv. in L. 134712) si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni;

facendo applicazione di tale criterio, pertanto, il ricorso andrebbe respinto;

anche in base al comma 2-bis dello stesso articolo, peraltro, il ricorso non avrebbe fondamento, poiche' il termine ragionevole per il primo grado di giudizio e' fissato in tre anni, e anche tale termine non sarebbe superato;

3) il ricorrente tuttavia sostiene che il procedimento ha ecceduto il termine di ragionevole durata come interpretato dalla giurisprudenza precedente alla modifica del 2010;

4) effettivamente la normativa sopravvenuta si pone in contrasto con la giurisprudenza, sia della CEDU (in particolare la decisione in causa CE.DI.SA. Fortore s.n.c. Diagnostica Medica Chirurgica c. Italia 27.9.11) che della Corte di Cassazione (in particolare le sentenze nn. 4914/12 e 6824/12), formatasi anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 83/12, che ravvisava in soli due anni il termine ragionevole per i procedimenti ex lege n. 89;

5) risulta pertanto non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della normativa applicabile al caso di specie;

l'individuazione del principio costituzionale della "ragionevole durata" di cui all'art. 111 secondo comma Cost. non puo' essere infatti avulsa dalla natura del procedimento stesso, e dalla sua "naturale" durata...

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