n. 1 SENTENZA 12 - 22 gennaio 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale e dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promossi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna con tre ordinanze del 27 novembre 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 17, 18 e 19 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2014. Udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto in fatto 1.- Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna, con ordinanza del 27 novembre 2013 (r.o. n. 17 del 2014), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 31 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale e dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevedono che nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, disposto su istanza del pubblico ministero, la composizione dell'organo giudicante nel processo minorile sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari «e non quella del Tribunale per i Minorenni nella composizione collegiale prevista per l'udienza preliminare». Il Giudice per le indagini preliminari rimettente premette che, su richiesta del pubblico ministero, aveva disposto di procedere con giudizio immediato nei confronti dell'imputato K.A. «per i reati di ricettazione descritti in imputazione». Il difensore munito di procura speciale aveva chiesto il rito abbreviato, che era stato disposto con decreto dal giudice dell'udienza preliminare e il relativo giudizio, svoltosi il 12 luglio 2012, si era concluso con una sentenza di condanna alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione, «previa riqualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 647 c.p.». In seguito all'impugnazione del difensore dell'imputato, la Corte d'appello di Bologna, il 21 novembre 2012, aveva annullato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare «per difetto di competenza funzionale», ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettera a), e 179 cod. proc. pen., e la Corte di cassazione, con sentenza del 12 luglio 2013, aveva rigettato il ricorso proposto dalla Procura generale. Nel giudizio di rinvio davanti al rimettente Giudice per le indagini preliminari, il pubblico ministero aveva dedotto la parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 458 cod. proc. pen. In punto di rilevanza, il giudice a quo sottolinea che dalla risoluzione della questione di costituzionalita' dipende la composizione (monocratica o collegiale) dell'organo giudicante e dunque la stessa validita' del processo. Secondo tale giudice, non sarebbe possibile dare un'interpretazione adeguatrice delle norme sospettate di incostituzionalita', perche' il dato normativo non si presta ad interpretazioni diverse da quella emergente dalla mera lettura del testo, «se non altro per la interpretazione costante e pacifica (c.d. diritto vivente) che ne ha dato finora la Suprema Corte», secondo cui, «in tema di procedimento a carico di minorenni, la competenza per il giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato spetta al giudice delle indagini preliminari e non al tribunale per i minorenni nella composizione prevista per l'udienza preliminare». Il giudice rimettente osserva che, nel procedimento penale con imputati minorenni, la delicatezza della materia e la peculiarita' delle posizioni giuridiche e dei rapporti oggetto di giurisdizione hanno indotto il legislatore a garantire al «fanciullo» un giudice minorile specializzato, la cui composizione collegiale e' resa necessaria dall'esigenza di fornire all'organo giudicante l'apporto di giudici laici, esperti nelle scienze pedagogiche e psicologiche. La protezione della gioventu', affermata dall'art. 31, secondo comma, Cost., si tradurrebbe, nel contesto processuale minorile, essenzialmente nell'esigenza di preservare il processo educativo in atto nel minore. Da cio' deriverebbe la necessita' che a giudicare il minore sia il giudice minorile in composizione collegiale, cui partecipano due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia e di psicologia. Alla base dell'istituzione del tribunale per i minorenni vi sarebbe stata proprio la considerazione che il minore, in genere portato al delitto da gravi carenze della personalita' dovute a fattori familiari, ambientali e sociali, «dovesse essere valutato da giudici specializzati che avessero strumenti tecnici e capacita' personali particolari per vagliare adeguatamente la sua personalita'», al fine di individuare il trattamento rieducativo piu' appropriato. Attribuendo, ex art. 458 cod. proc. pen., alla competenza monocratica del giudice per le indagini preliminari il giudizio...

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