n. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 gennaio 2019 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione della Presidenza del Consiglio dei ministri (codice fiscale n. 80188230587), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587;

PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

fax 06/96514000) ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

ricorrente, contro la Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, dott. Francesco Pigliaru, con sede in Cagliari (cap. 09123), viale Trento n. 69, resistente, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione autonoma della Sardegna 5 novembre 2018, n. 41, pubblicata nel BUR n. 50 dell'8 novembre 2018, recante «Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)» (quest'ultima gia' impugnata dal Governo: ricorso n. 36/2018). La legge regionale in epigrafe, che prevede modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, presenta aspetti di illegittimita' costituzionale in quanto la disposizione di seguito indicata eccede dalle competenze attribuite alla regione dallo statuto speciale di autonomia, legge cost. n. 3/1948, andando ad invadere la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione. Si premette che, ai sensi dell'art. 3, lettera e) dello statuto speciale di autonomia, la Regione Sardegna gode di competenza legislativa di tipo primario in materia di «lavori pubblici di esclusivo interesse della regione» mentre, nel medesimo statuto, non si rinviene alcuno specifico riferimento alle forniture ed ai servizi. Cosi' come affermato da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 411/2008 «... la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione"», che «si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono»: in essa, pertanto, si profila una interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale, ma con la «prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa» (sentenza n. 401/2007) in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal decreto legislativo n. 163 del 2006...

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