n. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 15 febbraio 2016 -

Ricorso della Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale, legale rappresentante pro tempore, Sig. Stefano Bonaccini, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale progr. n. 59 del 25 gennaio 2016 (doc. 1), rappresentata e difesa per mandato speciale a margine dal Prof. Avv. Franco Mastragostino (C.F. MST FNC 47E07 A059Q;

pec: francomastragostino@ordineavvocatibopec.it) e dal Prof. Avv. Adriano Giuffre' (pec: adrianogiuffre@ordineavvocatiroma.org, C.F. GFF DRN 38R28 F912D), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via dei Gracchi, n. 39;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica;

Per l'annullamento: della diffida del Presidente Consiglio dei ministri 26 novembre 2015, emanata ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge n. 131/2003 e dell'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - Discariche abusive - trasmessa con nota del Segretariato generale - Dipartimento coordinamento amm.vo DICA 0030627 P- 4.8.3.7 del 27 novembre e pervenuta alla Regione Emilia Romagna in data 30 novembre 2015 come da timbro di protocollo apposto al margine sinistro dell'atto (doc. 2);

del mancato riscontro, a valere quale implicito rigetto da parte del PCM all'istanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna PG. 2015/0888444 del 24 dicembre 2015 (doc 3), con cui si invitava la Presidenza del Consiglio dei Ministri a ritirare la diffida e ad identificare correttamente e legittimamente la Amministrazione tenuta all'adempimento, nonche' ad avviare procedure di leale collaborazione per individuare le modalita' di adempimento alle istanze della Commissione europea (con particolare riferimento, nel caso di specie, al Sito Razzaboni), per violazione dell'art. 250 del d.lgs. n. 152/2006 che, in attuazione dell'art. 117, 2° comma Cost., ripartisce le funzioni amministrative in materia di adempimenti concernenti la bonifica dei siti inquinati, per erronea qualificazione dei presupposti di fatto e di diritto nel ravvisare la responsabilita' della Regione;

per violazione, altresi', dell'art. 120, 2° comma Cost., come attuato dall'art. 8, 1° comma, della legge n. 131/2003, che fissa il principio di leale collaborazione come regola per l'esercizio del potere sostitutivo, nonche' dell'art. 117, 5° comma Cost., come attuato dall'art. 41 della legge n. 234/2012. Premesso in fatto Per meglio comprendere il contesto e i presupposti che hanno condotto agli atti qui impugnati dalla Regione Emilia Romagna, e' necessario ripercorrere gli antefatti. 1. Nel settembre 2001 il Corpo Forestale dello Stato, nel corso di un sopralluogo presso un'area ubicata nel Comune di San Giovanni in Persiceto di proprieta' della Societa' "L. Razzaboni S.r.l.", autorizzata in procedura semplificata al recupero di rifiuti inerti, ha rinvenuto dei fanghi industriali classificabili come rifiuti speciali pericolosi, gestiti in assenza di specifica autorizzazione e ha, quindi, provveduto al sequestro dell'area. A seguito di tale rinvenimento si sono susseguite numerose azioni da parte del Comune, anche impositive, supportate dagli organi di vigilanza (Arpa, Noe e Corpo Forestale dello Stato), affinche' la Societa' responsabile dei fatti e proprietaria dell'area effettuasse la messa in sicurezza del sito. I comportamenti dilatori e oppositivi della Societa' hanno causato un grande dispendio di tempo e risorse delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte per la messa in sicurezza del sito. Nel 2003 il sito Razzaboni veniva inserito, tra gli altri, nell'ambito della procedura di infrazione 2003/2077 avviata dalla Commissione europea a carico dello Stato italiano. A fronte del permanere dell'inadempienza da parte del proprietario responsabile, nel 2004 il Comune avviava le procedure per intervenire in via sostitutiva ed effettuare gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza del sito. Sempre nel 2004 il Comune, in accordo con Arpa, Provincia e Asl, avviava un programma di monitoraggi ambientali, tuttora in corso, consistenti in campionamenti periodici delle acque sotterranee da piezometri esterni all'area, nonche' da pozzi appartenenti a privati posti nelle aree limitrofe. La natura privata dell'area ha costretto il Comune, nelle varie fasi di intervento, a richiedere piu' volte all'Autorita' giudiziaria l'autorizzazione per accedere all'area, oltre a dovere resistere, sempre in via giudiziaria, alle varie opposizioni interposte da parte del proprietario. Nel 2005 sono state, quindi, attivate le procedure amministrative volte all'approvazione e al finanziamento del progetto di messa in sicurezza d'emergenza del sito che, in breve, ha previsto l'accorpamento dei rifiuti in unico cumulo, la copertura del cumulo e dell'area scoperta circostante con geo-membrana impermeabile, opportunamente ancorata, cosi' da garantire l'allontanamento delle acque meteoriche. I lavori di messa in sicurezza d'emergenza si sono poi conclusi nel novembre 2007 con relativo sopralluogo di collaudo che e' stato successivamente formalizzato il 20 febbraio 2008 (All. 1). I monitoraggi sono stati effettuati da laboratori privati certificati, su incarico pubblico, nonche' da Pubbliche Autorita' dello Stato italiano (ARPA e ASL) deputate per legge alla effettuazione di tali tipologie di controllo. Delle sud-dette attivita' di collaudo dei lavori, dei monitoraggi ambientali effettuati, nonche' della condizione di sicurezza ambientale in cui versa il sito a seguito della messa in sicurezza d'emergenza e' stata, nel tempo, informata la Commissione, per il tramite del Ministero, con varie note di cui si allegano le piu' significative (cfr. All. 4 - selezione di note inviate al Ministero dell'ambiente dalla Regione Emilia-Romagna). Nel frattempo, pero', la Repubblica italiana veniva condannata dalla Corte di Giustizia dell'U.E., con sentenza C-135/05 del 26 aprile 2007, per non aver provveduto ad adottare i provvedimenti necessari, relativi a 4.866 discariche site nelle Regioni ordinarie (tra cui quella di Razzaboni), venendo meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva 75/442, dell'art. 2, n. 1, della direttiva 91/689 e dell'art. 14, lett. a) - c), della direttiva 1999/31. 2. Nel corso del 2010, il Comune ha poi attivato - di concerto con le altre Amministrazioni territoriali interessate - un percorso finalizzato alla riqualificazione dell'area a parco fotovoltaico per la sua successiva fruibilita' da parte del pubblico. Durante le indagini preliminari alla realizzazione di tale progetto sono stati rinvenuti, in area limitrofa e diversa da quella interessata dal primo rinvenimento del 2001 (e, quindi, estranea alla procedura di infrazione 2003/2077), ulteriori rifiuti, una prima volta nel 2010 e, successivamente, nel 2012. Delle attivita' relative ai rifiuti rinvenuti successivamente al 2001 e' stata periodicamente tenuta informata la Commissione per il tramite del Ministero (anche se, evidentemente, si tratta di attivita' non ricomprese nella procedura d'infrazione). Nel 2012, la Regione Emilia Romagna ha assegnato un finanziamento di euro 3.604.902 per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza dell'area interessata dai rinvenimenti del 2010 e del 2012, subordinando la effettiva concessione del finanziamento all'acquisizione, da parte del Comune...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT