n. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 luglio 2015 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezioni unite civili Composta dagli illustrissimi signori magistrati: dott. Luigi Antonio Rovelli - Primo Presidente f.f.;

dott. Maria Gabriella Luccioli - Presidente Sezione;

dott. Salvatore Di Palma - Consigliere;

dott. Giovanni Amoroso - Consigliere;

dott. Aurelio Cappabianca - Consigliere;

dott. Vittorio Nobile - Relatore consigliere;

dott. Angelo Spirito - Consigliere;

dott. Adelaide Amendola - Consigliere;

dott. Alberto Giusti - Consigliere;

ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso n. 15041-2012 proposto da: Lorenzoni Piero, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Paulucci De' Calboli, 9, presso lo studio dell'avvocato Aldo Sandulli, che lo rappresenta e difende, per procura speciale del notaio dott. Tommaso Belli di Roma, rep. 28528 del 15 luglio 2013, in atti;

ricorrente contro: Senato della Repubblica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

controricorrente: avverso la decisione n. 141/2011 del Consiglio di Garanzia del Senato della Repubblica, depositata il 29 settembre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 novembre 2014 dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;

uditi gli avvocati Aldo Sandulli, Federico Basilica dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per il dichiarare ammissibile il ricorso ex art. 111 della Costituzione, in subordine sollevare il conflitto di attribuzione. Ritenuto in fatto 1. Il geometra Piero Lorenzoni - facente parte del personale di ruolo del Senato della Repubblica con qualifica di coadiutore, in servizio dal 1985, dapprima presso l'Ufficio dell'Economato e poi dal 2003 al 2004 presso l'Ufficio tecnico del Servizio dell'Amministrazione e del Patrimonio, dal quale veniva alla fine del 2004 trasferito presso il Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale - chiedeva all'Amministrazione del Senato in data 2 novembre 2004 il riconoscimento di aver svolto mansioni superiori alla sua qualifica dal 1990 al 2003;

contestualmente impugnava il trasferimento da ultimo comunicatogli in quanto immotivato e chiedeva l'attribuzione di mansioni pari a quelle in precedenza svolte. A fronte del silenzio dell'Amministrazione, proponeva ricorso alla Commissione contenziosa, reiterando le suddette richieste e domandando altresi' il risarcimento del danno biologico alla persona e quello alla professionalita' ed alla dignita', che asseriva di aver subito a causa del mutamento di mansioni e, da ultimo, del trasferimento. Con decisione n. 282 del 1° marzo 2006 la Commissione contenziosa accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto del ricorrente ad essere titolare di unita' operativa ed a fruire del relativo trattamento, condannando l'Amministrazione a provvedervi. Con decisione n. 111 del 22 dicembre 2006 il Consiglio di Garanzia respingeva il ricorso in appello proposto dall'Amministrazione. Nelle more del procedimento d'appello, con provvedimento del Segretario generale del Senato veniva attribuito al ricorrente l'incarico di responsabile dell'Unita' operativa Segreteria dell'archivio storico. Il ricorrente impugnava il nuovo provvedimento, ritenendolo illegittimo in ragione dell'inadeguatezza delle mansioni assegnategli rispetto a quelle riconosciute dalla Commissione contenziosa, e proponeva ricorso (ric. n. 712) per l'ottemperanza della prima decisione della Commissione contenziosa, passata ormai in giudicato. Con decisione n. 403 del 28 luglio 2010, resa esecutiva il 30 luglio 2010 con decreto del Presidente del Senato, la Commissione contenziosa accoglieva il ricorso in ottemperanza, ritenendo che nel caso di specie l'attribuzione della titolarita' di un'unita' operativa non avesse il carattere di temporaneita' che connotava l'istituto in via generale e l'Amministrazione del Senato avrebbe dovuto motivare la revoca dell'incarico fornendo le ragioni giustificatrici del provvedimento adottato. L'Amministrazione ricorreva in appello. Nel frattempo un ulteriore ricorso (ric. n. 752) veniva proposto dal ricorrente che lamentava la decurtazione del trattamento economico corrisposto dall'Amministrazione, essendo stata revocata la corresponsione dell'indennita' spettante per l'incarico di responsabile di unita' operativa. Inoltre il ricorrente, che in data 8 maggio 2009 veniva trasferito al Servizio informatico, impugnava con ricorso (ric. n. 775) anche il nuovo trasferimento. Tali due ultimi ricorsi venivano respinti dalla Commissione contenziosa con decisioni n. 405 del 13 luglio 2010 e n. 407 del 13 maggio 2010, ritenendo in particolare che l'incarico al Lorenzoni non era stato oggetto di revoca, bensi' era giunto alla sua naturale scadenza. Il ricorrente interponeva appello. Con decisione n. 141 del 21 luglio - 29 settembre 2011, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato del 5 ottobre 2011 e comunicata al ricorrente il 10 ottobre 2011, il Consiglio di Garanzia, pronunciandosi su tutte le impugnazioni proposte, accoglieva il ricorso in appello dell'Amministrazione nel procedimento di ottemperanza e rigettava i ricorsi in appello del ricorrente. Riteneva, in particolare, il Consiglio di garanzia che le valutazioni circa la professionalita' del ricorrente costituivano scelta discrezionale dell'Amministrazione non sindacabile nella sede contenziosa. 2. Con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., il ricorrente chiede a questa Corte la cassazione della decisione n. 141 del 2011 del Consiglio di Garanzia. Afferma il ricorrente che la decisione e' espressione dell'istituto dell'autodichia del Senato, che si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, 113, 108, secondo comma, 102, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, anche per l'assenza di terzieta' degli organi di autodichia in ragione della circostanza che vede i loro componenti essere designati da parte del Presidente del Senato e l'esecutivita' delle loro decisioni essere condizionata all'emissione di un decreto del Presidente del Senato su richiesta del Segretario generale del Senato. Deduce ancora il ricorrente che il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost. e' ammissibile a seguito della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo 28 aprile 2009, Savino, che ha qualificato gli organi di autodichia della Camera quali organi giurisdizionali. Nel merito, il ricorrente lamenta il vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, per non avere il Consiglio di garanzia motivato sulla lamentata violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di allegare la giusta causa della revoca dell'incarico di titolare di unita' operativa (obbligo derivante dall'art. 3 legge n. 21 del 1990, dall'art. 4 del testo unico del Senato e, nello specifico, dalla sentenza resa su ricorso in ottemperanza dalla Commissione contenziosa). Il Senato della Repubblica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha resistito con controricorso deducendo l'inammissibilita' del ricorso ex art. 111, settimo comma, Cost., l'inammissibilita' del primo motivo di ricorso per inderogabilita' dell'autodichia e l'infondatezza delle censure di costituzionalita', in quanto nel procedimento innanzi agli organi di autodichia vi e' completa distinzione tra chi adotta i provvedimenti amministrativi (il Consiglio di Presidenza) e chi decide sull'eventuale contenzioso relativo (la Commissione contenziosa in primo grado ed il Consiglio di Garanzia in grado d'appello);

ha dedotto infine l'infondatezza del ricorso nel merito, trattandosi di pretese derivanti da un incarico (di titolarita' di unita' operativa) non gia' revocato al ricorrente, ma venuto a naturale scadenza, e, dall'altro lato, di attribuzione di mansiosi al ricorrente corrispondenti alla qualifica di appartenenza sicche' nessun demansionamento vi era stato. 3. Inizialmente le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a decidere il ricorso, hanno, con ordinanza n. 10400 del 12 febbraio - 6 maggio 2013, dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 del Regolamento del Senato della Repubblica 17 febbraio 1971, e successive modifiche, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, secondo comma,. 111, primo, secondo e settimo comma, e 113, primo comma, Cost.. Hanno quindi sospeso il giudizio e disposto latrasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Con sentenza n. 120 del 9 maggio 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile tale questione di legittimita' costituzionale sollevata da questa Corte. 4. Fissata nuovamente l'udienza di trattazione del ricorso, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. In particolare il ricorrente, muovendo da quanto affermato dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza n. 120 del 2014 secondo cui la questione potrebbe da luogo ad un conflitto tra poteri dello Stato nei confronti del Senato, ha ribadito che la tutela giurisdizionale dei dipendenti del Senato non puo' piu' essere compressa dall'autodichia di quest'ultimo. L'Avvocatura dello Stato per il Senato si e' opposta deducendo in particolare che non sussistono i presupposti per sollevare il conflitto tra poteri dello Stato, potendo semmai ritenersi ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost. quale proposto dal ricorrente nei confronti dell'impugnata decisione del Consiglio di garanzia. Il Procuratore Generale ha concluso ritenendo in via principale ammissibile il ricorso ed in via subordinata chiedendo che questa Corte sollevi conflitto di attribuzione tra poteri nei confronti del Senato. Considerato in diritto 1. Il ricorso - articolato in due motivi, con cui il ricorrente lamenta, in via preliminare, che la prevista autodichia del Senato comprime il suo diritto alla...

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