n. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 marzo 2015 -

Della Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale, legale rappresentante pro-tempore, Sig. Stefano Bonaccini, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale progr. n. 130 del 16 febbraio 2015, rappresentata e difesa per mandato speciale a margine dal prof. avv. Giandomenico Falcon (C.F. FLC GDM 45C06 L736E), dal prof. avv. Franco Mastragostino (C.F. MST FNC 47E07 A059Q) e dall'avv. Luigi Manzi (C.F. MNZ LGU 34E15 H501Y;

fax: 06/3211370;

Pec: luigimanzi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5, contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica;

con notifica anche: alla Corte dei conti, Procura regionale per l'Emilia Romagna - Bologna, in persona del Procuratore Regionale;

alla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in persona del suo Presidente;

per la dichiarazione che non spetta allo Stato e per esso alla Procura regionale della Corte dei conti il potere di citare in giudizio i Capigruppo e i Consiglieri regionali come prosecuzione dell'iniziativa avviata con gli inviti a dedurre gia' impugnati per conflitto di attribuzione (R.G. n. 8/2014 Reg. Conflitto Enti) in relazione alle spese dei Gruppi consiliari relative all'esercizio 2012, sovrapponendo autonomi e differenti apprezzamenti alle valutazioni di merito riservate agli organi regionali, cosi' protraendo la precedente illegittima azione di controllo e fuoriuscendo dai legittimi confini del sindacato giurisdizionale e, quindi, per il conseguente annullamento anche di tali atti e delle istanze di sequestro conservativo in alcuni di essi contenute come di seguito individuati: 1. Atto di citazione, con contestuale istanza di sequestro conservativo, nei confronti di Roberto Sconciaforni, nato a Bologna il 31 maggio 1968 (C.F. SCNRRT68E31A944R);

  1. Atto di citazione, con contestuale istanza di sequestro conservativo, nei confronti di Liana Barbati, nata a Guastalla il 23 ottobre 1948 (C.F. BRBLNI48R63E253L);

  2. Atto di citazione, con contestuale istanza di sequestro conservativo, nei confronti di Andrea Defranceschi, nato a Bologna il 31 luglio 1971 (C.F. DFRNDR71L31A944M);

  3. Atto di citazione, con contestuale istanza di sequestro conservativo, nei confronti di Marco Monari, nato a Bologna il 22 gennaio 1961 (C.F. MNRMRC61A22A944P);

  4. Atto di citazione, con contestuale istanza di sequestro conservativo, nei confronti di Gian Guido Naldi, nato a San Lazzaro di Savena il 10 luglio 1949 (C.F. NLDGGD49L10H945B);

  5. Atto di citazione, con contestuale istanza di sequestro conservativo, nei confronti di Luigi Giuseppe Villani, nato in Argentina il 02 maggio 1955 (C.F. VLLLGS55E02Z600M);

  6. Atto di citazione, con contestuale istanza di sequestro conservativo, nei confronti di Silvia Noe', nata a Bologna il 08 ottobre 1961 (C.F. NOESLV61 R48A944L);

  7. Atto di citazione, con contestuale istanza di sequestro conservativo, nei confronti di Matteo Riva, nata a Reggio Emilia il 10 febbraio 1969 (C.F. RVIMTT69B10H223K);

  8. Atto di citazione nei confronti di Andrea Pollastri, nato a Piacenza il 21 aprile 1965 (C.F. PLLNDR65D21G535P), nonche' nei confronti del Capogruppo Luigi Giuseppe Villani;

  9. Atto di citazione nei confronti di Alberto Vecchi, nato a Bologna il 21 dicembre 1963 (C.F. VCCLRT63T21A944T), nonche' nei confronti del Capogruppo Luigi Giuseppe Villani;

  10. Atto di citazione nei confronti di Marco Carini, nato a Piacenza il 14 maggio 1958 (C.F. CRNMRC58E14G535I), nonche' nei confronti del Capogruppo Marco Monari;

  11. Atto di citazione nei confronti di Roberto Montanari, nato ad Argenta il 23 febbraio 1956 (C.F. MNTRRT56B23A393K), nonche' nei confronti del Capogruppo Marco Monari;

  12. Atto di citazione nei confronti di Gabriella Meo, nata a Roma il 19 marzo 1959 (C.F. MEOGRL59C51H501G), nonche' nei confronti del Capogruppo Gian Guido Naldi;

nonche' di ogni altro atto di citazione, eventualmente in corso di notifica, di pari contenuto. Premesso in fatto Le vicende che conducono al presente ricorso sono iniziate nel 2013, quando la Regione Emilia Romagna ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione ad alcune deliberazioni della Sezione delle autonomie e della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con cui si e', rispettivamente, orientato ed esercitato, in riferimento all'esercizio finanziario 2012, il potere di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari a norma dell'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213. Tale ricorso e' stato accolto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 130/2014, che ha sancito la radicale illegittimita' dell'intera procedura di controllo in relazione all'anno 2012. Con la predetta sentenza la Corte ha altresi' ribadito il proprio precedente (39/2014) affermando che il sindacato della Corte dei conti "assume come parametro la conformita' del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni" e deve, pertanto, "ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei Gruppi, nei limiti del mandato istituzionale". Pur essendo state annullate le deliberazioni della Sezione di controllo, questa trasmetteva i risultati della sua indagine alla Procura della Corte dei conti, che iniziava la propria attivita' investigativa e formulava nei confronti di Capigruppo e di singoli Consiglieri dell'Assemblea legislativa "contestazioni di responsabilita' ed inviti a dedurre". Con ricorso in data 30 luglio 2014, questa Regione sollevava, pertanto, conflitto sia contro la Sezione di Controllo, chiedendo l'annullamento della nota di trasmissione alla Procura di indagini che non rientravano nelle sue attribuzioni, che contro la Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bologna, per aver fatto seguire, a questa documentazione, attivita' prodromiche all'esercizio dell'azione di responsabilita' erariale, oltreche' per aver svolto, sulla base dell'illegittimo atto di controllo, un generalizzato sindacato sull'inerenza al mandato istituzionale" delle spese dei Gruppi;

e denunciando, altresi', la sostanziale disapplicazione della precedente sentenza della Corte costituzionale. Questo secondo conflitto non e' stato ancora deciso. Cio' nonostante, la Procura della Corte dei conti ha proseguito nella sua attivita', emanando gli atti di citazione in giudizio, ora in contestazione. Il presente conflitto costituisce la continuazione di quello precedente, e si riferisce ad una diversa fase evolutiva della stessa procedura, come e' dimostrato dalla circostanza che gli atti di citazione qui impugnati sono motivati sulla base degli stessi elementi su cui si fondano l'illegittimo atto di controllo e gli inviti a dedurre. L'impressione di uno scontro con il Consiglio regionale e la Regione, per non voler riconoscere l'errore compiuto con i controlli del 2012, e' confermata dalla riproposizione negli atti di citazione - che avrebbero dovuto soffermarsi sui singoli incolpati, e invece in relazione ad essi non contengono nulla in piu' del precedente atto di controllo - delle argomentazioni contenute nella memoria difensiva della Procura nel pendente conflitto, sulle quali e' ancora attesa la decisione di codesta ecc.ma Corte, che e' del tutto inappropriato cercare di anticipare a proprio favore, anziche' attendere rispettosamente - come sarebbe stato doveroso, oltre che opportuno - la decisione di codesta Ecc.ma Corte;

e cio' pur non essendovi, alcun palese motivo di urgenza nell'anticipare la conclusione dell'indagine e la citazione in giudizio (anche a fronte della prorogabilita', da parte del Presidente della Sezione giurisdizionale, del termine per proporre la citazione, decorrente dalla presentazione delle controdeduzioni precontenziose), se non, forse, la volonta' di cavalcare l'onda della sovraesposizione mediatica che il tema delle "spese della politica" ha ottenuto in tempi recenti. Sulle ragioni del presente conflitto e sull'interesse al ricorso. La Procura ha nuovamente agito sul presupposto di avere la attribuzione a censurare le spese dei Gruppi assembleari e dei Consiglieri, a contestare, nel merito, la inerenza di esse al mandato e a rovesciare, di conseguenza, l'onere della prova, dovendo i Consiglieri dimostrare spesa per spesa il nesso funzionale con il mandato politico. La Regione Emilia Romagna non puo', percio', esimersi dal rinnovare il conflitto, ribadendo le proprie ragioni, anche per evitare che la sua eventuale inerzia possa essere valutata come manifestazione di implicita acquiescenza. Appare con evidenza, pertanto, l'interesse della Regione al ricorso...

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