n. 1 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 2015 -

TRIBUNALE DI ANCONA Sezione penale Il tribunale monocratico, nel procedimento di cui in epigrafe, nei confronti di Gialletti Marco nato a Jesi il 12 luglio 1967, ivi residente in via Costa Baldassini n. 5, difeso di fiducia dall'avv. Massimiliano Ricci del foro di Ancona;

Vista la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis, decreto legislativo n. 74/2000, sollevata in via preliminare dalla difesa dell'imputato, e letta la memoria difensiva allegata a sostegno;

Sentito il P.M. che si e' rimesso;

Osserva Rilevanza della questione. La difesa dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis, decreto legislativo n. 74/2000 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione per il trattamento ingiustificatamente deteriore riservato alle condotte ivi punite, rispetto a quello previsto, fino al 17 settembre 2011, per i piu' gravi reati di cui agli articoli 4 e 5, decreto legislativo citato e rispetto a quello previsto, sempre nel medesimo periodo temporale, per il reato di cui all'art. 10-ter, decreto legislativo n. 74/2000 (cosi' come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014). Ritiene dunque che l'art. 10-bis, decreto legislativo cit. deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento da parte del sostituto d'imposta delle ritenute certificate rilasciate ai sostituiti, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad Euro 103.291,38. La questione e' rilevante perche', nel presente procedimento, l'imputato e' stato citato in giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 10-bis, decreto legislativo n. 74/2000 perche' «ometteva di versare, nei termini previsti per la presentazione dei sostituti d'imposta (e dunque entro il 31 luglio 2008), ritenute alla fonte certificate relative ad emolumenti erogati nell'anno d'imposta 2007, per l'ammontare complessivo di Euro 59.565,00. In Jesi (AN) il 31 luglio 2008». Dunque se la questione di costituzionalita', che di seguito verra' illustrata, venisse accolta l'imputato dovrebbe essere assolto perche' il fatto contestatogli non costituirebbe piu' reato. Non sussistono, del resto, ragioni per un proscioglimento immediato ex art. 129 del codice di procedura penale. Non manifesta infondatezza della questione. Per illustrare la non manifesta infondatezza della questione, occorre prendere le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80 dell'8 aprile 2014, che ha dichiarato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo n. 74/2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'IVA, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad 103.291,38. Nella sentenza, la Corte evidenzia innanzitutto che la previsione punitiva di cui all'art. 10-ter citato «protegge l'interesse del fisco alla riscossione dell'imposta cosi' come autoliquidata dallo stesso contribuente», in quanto presupposto della sua applicazione e' che il soggetto di imposta abbia presentato la dichiarazione annuale...

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