Mutamento del giudice e rinnovazione del dibattimento; un dificile equilibrio tra forme di acquisizione probatoria mediante lettura degli atti e nullità del dibattimento per inosservanza del principio di immutabilità del giudice

AutoreAntonio Fonzoli
Pagine137-146

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@1. Considerazioni preliminari: sistema accusatorio, principio di immediatezza della deliberazione della sentenza e principio di oralità nell'assunzione della prova

- Il sistema a sfondo prevalentemente accusatorio 1, al quale si ispira in larga misura il vigente processo penale, è caratterizzato dalla valorizzazione del principio del contradittorio tra accusa e difesa ritenuto dialetticamente lo strumento migliore per l'accertamento della verità materiale 2. Il contraddittorio tra i soggetti del rapporto processuale penale si attua con particolare estensione nella fase del dibattimento, nella quale trovano ingresso un complesso di norme che, tradizionalmente, sono riassunte in alcuni principi fondamentali del processo penale, alcuni dei quali, segnatamente il principio di immediatezza e il principio di oralità 3, caratterizzano la fase del giudizio esprimendo l'esigenza che la sentenza sia deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento dagli stessi giudici che hanno partecipato all'assunzione della prova (il riferimento è ovviamente inteso soltanto alle prove dichiarative, o in genere a quelle costituende, attesa la loro natura di atti orali che si formano nel momento della loro esecuzione davanti al giudice e alle parti del rapporto processuale penale). Corollario del principio di immediatezza della deliberazione della sentenza, è la regola dell'immutabilità del giudice 4, che esige l'identità tra il giudice che ha svolto l'istruzione dibattimentale, ammettendo ed assumendo le prove dichiarative, e quello che è chiamato ad emettere la sentenza, ponendo a base della decisione proprio quelle prove che si sono svolte sotto il suo dominio processuale e che sono state dallo stesso direttamente percepite. Il postulato dell'immutabilità riposa sulla necessità dell'immedesimazione tra il giudice e la prova, in particolare nella fase istruttoria del dibattimento dedicata all'assunzione delle prove orali, giacché ritenuto un mezzo soddisfacente ed adeguato per attuare, nel modo migliore e più ampio, un altro fondamentale principio del processo penale e cioè il principio del libero convincimento del giudice il quale, lungi dal significare che il giudice debba sostituire alle prove la propria scienza dei fatti, impone purtuttavia che la prova assunta nel contraddittorio delle parti sia criticamente valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento; invero, sebbene il giudice debba fondare il proprio giudizio sui fatti direttamente percepiti dal dichiarante, la partecipazione alla formazione della prova orale appare un mezzo idoneo ad orientare il convincimento soltanto qualora i fatti oggetto della prova dedotta in giudizio, siano caduti sotto la diretta ed immediata percezione del giudice.

Il principio di immediatezza esprime, quindi, l'esigenza dell'immutabilità del giudice che ha con dotto il dibattimento ´in modo che la decisione stessa sia conseguenza di quella completa esperienza e di quel completo impegno che è essenziale affinché il dibattimento risponda alla sua stessa ragione di essereª 5. Accanto al principio di immediatezza nella deliberazione della sentenza, l'oralità permea l'intera fase dell'istruzione dibattimentale 6, quando oggetto della prova sono le dichiarazioni dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private nell'ordine indicato negli artt. 496, 501 e 503 c.p.p. Analogamente all'esame dei testimoni, delle parti private e dei periti e consulenti tecnici, anche il confronto ´fra persone già esaminate o interrogateª (art. 211 c.p.p.), qualora ammesso dal giudice, rientra nell'ambito del principio di oralità. Page 138

L'oralità è pertanto uno dei cardini attraverso i quali la formazione della prova in dibattimento raggiunge la sua massima espansione, in quanto assunta davanti al giudice in posizione di terzietà, ed attraverso il contraddittorio delle parti alle quali è affidato il compito di selezionare e rendere disponibile per la decisione il materiale probatorio in loro possesso, e ciò mediante l'esercizio del diritto alla prova disciplinato nell'art. 190, comma 1, c.p.p., inteso come diritto delle parti di chiedere l'ammissione delle prove disciplinate dalla legge sui fatti costituenti oggetto di prova ai sensi dell'art. 187 c.p.p., al quale corrisponde, sempre per le parti del rapporto processuale penale, il diritto alla controprova disciplinato nelle sue linee essenziali nell'art. 495, comma 2, c.p.p. 7.

@2. Mutamento del giudice e modalità di rinnovazione del dibattimento

- Così brevemente delineati i principi di immediatezza, di oralità e il diritto alla prova in un sistema di stampo prevalentemente accusatorio (e a tale carattere deve ritenersi ispirato l'attuale sistema processuale penale vigente, pur con la previsione delle eccezioni al principio di oralità che consentono, in casi tassativamente disciplinati, la lettura degli atti dell'indagine preliminare per il recupero di una prova dichiarativa quando, per ragioni imprevedibili e per lo più sopravvenute, non è assumibile nei modi ordinari), il punctum dolens sull'interpretazione e sulla portata, anche sistematica, dei predetti principi, che ha originato un lungo e non ancora sopito dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza, è rappresentato dall'individuazione delle modalità attraverso le quali si possa procedere alla rinnovazione del dibattimento, segnatamente nei casi in cui la prova dichiarativa è stata assunta da un giudice diverso da quello chiamato successivamente a deliberare la sentenza 8.

L'ipotesi del mutamento della persona fisica del giudice monocratico (o del componente dell'organo giurisdizionale collegiale), tutt'altro che remota nella pratica giudiziaria, incidendo significativamente sul principio di immutabilità del giudice, consacrato a pena di nullità assoluta dall'art. 525, comma 2, c.p.p., impone la rinnovazione del dibattimento; tuttavia le modalità attraverso le quali opera la rinnovazione sono state all'origine dell'ampio dibattito dottrinale sul tema, nonché fonte di continui dubbi in seno alla giurisprudenza di merito che, a più riprese, ha sollecitato l'intervento della Corte costituzionale sospettando di illegittimità l'interpretazione corrente degli artt. 525, comma 2, e 511 c.p.p., che deriva dal dictum contenuto nella sentenza 2/99 resa a Sezioni Unite dalla Corte di cassazione, alla quale si farà ampio riferimento nel prosieguo del presente scritto. Le possibili modalità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in seguito al mutamento dell'identità fisica del giudice, sono state essenzialmente ricondotte a due diversi schemi di procedimento ritenuti entrambi, in vario modo, legittimamente attuabili soprattutto in considerazione della rilevanza, maggiore o minore, attribuita dall'interprete ai principi di oralità e di immediatezza.

Schematicamente i due diversi indirizzi interpretativi possono essere riassunti nel modo seguente: un primo indirizzo ritiene sufficiente a soddisfare i principi processuali dell'immediatezza e dell'oralità, propendendo per la rinnovazione del dibattimento mediante semplice lettura del verbale di udienza nel quale sono state trascritte le prove orali assunte davanti al giudice sostituito, mentre, di contro, si ritiene che, pur conservando tali atti una loro legittimità ai fini del giudizio, è necessaria una nuova assunzione, nel rispetto del principio di oralità, della prova dichiarativa ripetendo la sequenza procedimentale a partire dalla dichiarazione di apertura del dibattimento o, in stretta adesione al dettato normativo che parla di rinnovazione del dibattimento e non soltanto dell'istruzione probatoria, da una fase antecedente che comprende gli artt. 480- 491 c.p.p. racchiusi nel Titolo II (del Libro VII) del codice di rito dedicato appunto al dibattimento.

Le obiezioni mosse nei confronti di ciascuna delle prospettate modalità di rinnovazione del dibattimento sono sinteticamente riconducibili ai seguenti assunti: nel primo caso si ritiene insufficiente la sola lettura di atti già compiuti davanti ad altro giudice (e consacrati nei verbali inseriti già nel fascicolo del dibattimento seppur soggetto a rinnovazione), giacché la ripetizione dell'attività istruttoria - mediante nuvoa escussione dei testimoni già sentiti in precedenza - anche se condotta sugli stessi fatti oggetto di prova porterebbe comunque giovamento alle esigenze conoscitive del giudice, che difficilmente potrebbe apprendere soltanto dai verbali di udienza tutte le sfumature e i risvolti delle dichiarazioni rese dal testimone e finanche gli atteggiamenti del dichiarante necessari a fondare un giudizio motivato in ossequio alla rilevanza attribuita al principio del libero convincimento (evidentemente questa obiezione mira a rendere assolutamente rilevante il principio di oralità nell'assunzione della prova respingendo, al di fuori dei casi previsti, ogni possibile ricorso a letture di atti già precedentemente assunti), mentre nel secondo caso si ritiene superflua la nuova escussione dei testimoni - ripetendo la sequenza procedimentale (parzialmente o totalmente a secondo delle diverse impostazioni) già svolta davanti al giudice sostituito e spesso coincidente, sotto l'aspetto probatorio, con l'attività già espletata - sicché per i fautori della tesi ci si troverebbe sempre di fronte ad un'attività sostanzialmente inutile e dispendiosa fino al punto da apparire soltanto una pedissequa ripetizione di atti già entrati a pieno titolo nel patrimonio conoscitivo processuale, e sui quali il giudice ben può fondare motivatamente il proprio convincimento senza alcuna necessità di ripetizione 9.

Tuttavia, come può agevolmente intuirsi, ammettere la rinnovazione del dibattimento mediante Page 139 la sola lettura degli atti non è opzione priva di conseguenze sui principi di oralità, immediatezza e identità fisica del giudice, il cui ruolo è fondamentale in un sistema che pone al centro della decisione giurisdizionale il principio del libero...

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