Multe: quando si prescrive la sanzione notificata con la cartella esattoriale

AutoreMariangela Cistaro
Pagine429-431

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Punto focale della sentenza in rassegna è la definizione della prescrizione e la relativa disciplina. Da sempre il termine di prescrizione non univoco per tutti gli istituti è argomento di dibattimento nelle aule dei tribunali al quale sono agganciati numerosi diritti e dal quale dipende la sorte dell'intero processo. A riguardo è bene fare alcune considerazioni.

In base ad un'analisi comparativistica e alla funzione originariamente assolta, la prescrizione non si riferiva tanto al diritto ma alla possibilità di farlo valere in giudizio. Analizzando l'art. 2219 del Code Napoleon troviamo la prescrizione definita come modo di acquisto o di perdita di un diritto in virtù del trascorrere di un determinato periodo di tempo.

Tale disposizione venne ripresa dal nostro codice del 1865. Tale modo di concepire la prescrizione è riscontrabile in tutta Europa 1. Ma ben presto in Italia, molto recettiva alle correnti di pensiero che investivano tutta l'Europa, parte della dottrina cominciò a considerare che quando l'azione di un diritto si estingue non è più possibile far va-Page 430lere quel diritto e di conseguenza si giunge all'estinzione del diritto in quanto non più esercitabile. Tale tesi venne accolta dal legislatore in sede di ricodificazione; infatti, nel codice vigente, troviamo all'articolo 2934 c.c. la definizione della prescrizione intesa come modo di estinzione del diritto soggettivo a causa dell'inerzia del titolare del diritto stesso che non lo esercita o non ne usa per il tempo indicato dalla legge. Gli ordinamenti da Paesi europei sono accomunati, in tema di prescrizione, dalla previsione della non ripetibilità del pagamento del debito prescritto e dalla impossibilità del giudice di rilevare d'ufficio il decorso del termine di prescrizione. Queste regole ben si conciliano con l'impostazione di tale istituto quale mezzo di estinzione delle azioni, i problemi si pongono se esso viene letto in base alla nuova teoria, ma anche in questo caso ha soccorso la dottrina che ha affermato che nel caso di diritto estinto per prescrizione sopravvive un'obbligazione naturale 2. Questa nuova tesi è coerente con le regole sovra enunciate. Però sul piano operativo la valenza della prescrizione varia a seconda la natura che le si attribuisce, sostanziale o processuale: perché in quest'ultimo caso i giudici saranno legittimati ad applicare la lex fori anche quando il rapporto è disciplinato da una legge straniera, così come succede nei Paesi di common law 3.

La prescrizione si basa sul decorrere del tempo e non è azzardato ipotizzare un parallelo con l'usucapione, ma mentre in quest'ultimo il lasso di tempo stabilito dalla legge porta all'acquisto in capo al soggetto del diritto in virtù del possesso continuato, la prescrizione comporta l'estinzione dei diritti che non vengono esercitati sempre per un lasso di tempo previsto dal legislatore. Entrambi gli istituti sono finalizzati alla tramutazione di una situazione di fatto in una di diritto.

La prescrizione assolve alla funzione di certezza del diritto, in quanto per il fatto che un diritto soggettivo non venga per lungo tempo esercitato può generare nella pluralità dei consociati la convinzione che esso non più esista o che sia stato abbandonato; opera quindi non solo nell'interesse dei singoli ma di tutta la società (interest rei publicae ut sit finis litium).

Ne consegue...

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