DECRETO 28 novembre 2011 - Modalita'' di svolgimento delle operazioni per la movimentazione della liquidita'' depositata sul conto disponibilita'' del Tesoro per il servizio di tesoreria e sui conti ad esso assimilabili. (11A15603)

IL DIRETTORE GENERALE

del Tesoro

Vista la convenzione (di seguito "Convenzione") tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "Ministero") e la Banca d'Italia (di seguito "Banca") del 22 marzo 2011 per la gestione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili (di seguito "Conto") approvata con i Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 19080 del 29 luglio 2011 e n. 76796 del 29 settembre 2011;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 25391 del 25 ottobre 2011 (di seguito "Decreto") recante "Disposizioni per la movimentazione della liquidita' depositata sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria e sui conti ad esso assimilabili e per la selezione delle controparti partecipanti alle relative operazioni";

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 113599 dell'11 novembre 2011 (di seguito "Decreto per la contabilizzazione") recante "Modalita' e criteri di contabilizzazione delle operazioni di raccolta e impiego della liquidita' ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

Considerato che, l'articolo 2 comma 4 del Decreto prevede che, il Ministero e la Banca definiscono i dettagli tecnici delle operazioni di gestione della liquidita' in appositi protocolli tecnici;

Considerato che l'articolo 4 del Decreto individua le controparti ammesse alle operazioni, specificando in via generale i criteri di selezione delle stesse;

Ravvisata l'esigenza di adottare disposizioni attuative del predetto decreto;

Decreta

Art. 1

Oggetto

  1. Il presente decreto definisce i dettagli tecnici relativi alle modalita' di svolgimento e di partecipazione delle controparti alle operazioni di movimentazione della liquidita' in essere sul Conto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto.

    Art. 2

    Operazioni di gestione della liquidita'

  2. Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto, il Conto e' movimentato con operazioni di raccolta e impiego della liquidita' sul mercato monetario o altre operazioni in uso nei mercati finanziari, nonche' attraverso depositi vincolati del Ministero presso la Banca.

  3. La costituzione e gestione dei depositi vincolati avviene secondo le modalita' disciplinate dall'articolo 6 della Convenzione. I relativi dettagli tecnici sono definiti nell'apposito protocollo tra Banca e Ministero, di cui all'articolo 5, comma 5, della Convenzione.

  4. Le operazioni di cui al comma 1 possono essere svolte tramite asta o negoziazione bilaterale e sono di norma eseguite dalla Banca su disposizione del Ministero, che puo' altresi' eseguire in proprio operazioni mediante negoziazione bilaterale informandone preventivamente la Banca.

    Art. 3

    Caratteristiche delle operazioni svolte tramite asta

  5. Le operazioni di cui al presente decreto svolte tramite asta sono eseguite dalla Banca e disposte dal Ministero, Dipartimento del Tesoro, Direzione II (di seguito "Tesoro"). L'ammontare delle operazioni e il relativo verso (raccolta o impiego) e' determinato sulla base del saldo del Conto e delle condizioni del mercato monetario. I dettagli operativi che riguardano gli scambi di informazioni fra il Ministero e la Banca e la determinazione degli importi delle operazioni sono definiti nei protocolli di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, comma 5, della Convenzione.

  6. La Banca comunica al mercato la disposizione e l'esito delle operazioni secondo i sistemi in uso sui mercati finanziari.

  7. Sono ammesse a partecipare alle aste le controparti selezionate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto.

  8. Per l'ammissione alle operazioni delle controparti di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto, il Tesoro prende tra l'altro in considerazione:

    1. il merito di credito attribuito alle controparti medesime dalle principali agenzie di rating, tra quelle che effettuano una valutazione del merito di credito ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 e successive modifiche;

    2. i principali indicatori di solvibilita', quali il patrimonio riconosciuto ai fini di vigilanza e il coefficiente di solvibilita' riferiti al gruppo bancario di appartenenza.

  9. Il Tesoro si riserva la facolta' di sospendere la partecipazione di una o piu' controparti, sulla base delle proprie valutazioni discrezionali.

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