La morosità incolpevole e nuove possibili frontiere del diritto civile

AutoreNino Scripelliti
Pagine356-361
356
dott
4/2015 Arch. loc. e cond.
DOTTRINA
la morosità inColpevole
e nuove possibili frontiere
del diritto Civile
di Nino Scripelliti
SOMMARIO
1. La morosità incolpevole. 2. Breve storia delle proroghe dei
procedimenti esecutivi di sfratto. 3. L’inadempimento delle
obbligazioni contrattuali e la morosità incolpevole. 4. Il pro-
cedimento di concessione del contributo comunale. 5. Il con-
tenzioso e la tutela dei diritti delle parti. 6. La graduazione
programmata dell’intervento della forza pubblica.
1. La morosità incolpevole
La morosità incolpevole nelle locazioni abitative fa la
sua apparizione nella legislazione di settore con l’art. 6
comma 5 del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 con-
vertito con legge n. 124 del 28 ottobre 2013, che dispone
la costituzione di un fondo presso il Ministero delle infra-
strutture, testualmente “destinato agli inquilini morosi
incolpevoli” (da approvare, se non altro, l’uso del termine
“inquilini” che adegua la norma al linguaggio corrente, ri-
spetto al termine codicistico di “conduttori”). Il fondo, con
evidenti f‌inalità assistenziali, è stato ripartito per la eroga-
zione ai benef‌iciari, tra i Comuni ad alta tensione abitativa
che avevano già avviato le procedure per la erogazione di
contributi, ma previa determinazione da parte dei Comuni
stessi dei presupposti della morosità incolpevole, secondo
i criteri e le priorità che sarebbero state stabilite con de-
creto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministero delle f‌inanze. I Ministeri hanno
provveduto con decreto del 14 maggio 2014 (in Gazzetta
Uff‌iciale il successivo 14 luglio), che ha def‌inito la morosi-
tà incolpevole come “situazione di sopravvenuta impossi-
bilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ra-
gione della perdita o consistente riduzione della capacità
reddituale del nucleo familiare” (art. 2), ed ha attribuito
alla erogazione dei contributi lo scopo della ricostituzione
di un nuovo rapporto di locazione in sostituzione di quello
risolto a causa della morosità, ovvero dell’ottenimento del
consenso del locatore al rinvio del rilascio dell’immobile
locato (art. 5 del D.M. 14 maggio 2014). Dunque, quella
della morosità incolpevole è una espressione legislativa il
cui contenuto è stato devoluto a successivi provvedimenti
amministrativi attuativi, ma resta l’esigenza dell’inqua-
dramento di tale nuovo istituto nel sistema dei principi
civilistici sull’inadempimento alle obbligazioni pecuniarie
contrattuali.
2. Breve storia delle proroghe dei procedimenti esecu-
tivi di sfratto
Ai f‌ini di un sommario inquadramento del nuovo istitu-
to si osserva che, dopo il superamento da parte della legge
n. 392/1978 (dell’equo canone), del metodo della proroga
della scadenza dei contratti di locazione quale strumen-
to di soluzione del c.d. disagio abitativo, ed ancor prima
della attuale disciplina delle locazioni di cui alla legge n.
431/1998, il legislatore è ripetutamente intervenuto non
più sulla durata legale-contrattuale dei rapporti locativi
che rimane, formalmente, invariata, ma sui procedimenti
esecutivi per rilascio dell’immobile locato alla scadenza
del contratto (1) ed ora anche per morosità, la cui conclu-
sione viene differita in relazione alle presumibili diff‌icoltà
della sistemazione dell’inquilino e della sua famiglia in
altra abitazione, previa valutazione comparata delle esi-
genze del locatore; il tutto sotto il controllo del giudice (2)
al quale spetta di verif‌icare i presupposti dei differimenti,
in favore degli inquilini, delle esecuzioni forzate, oggi di
fatto sine die (3) (nel momento attuale, limitatamente
agli appartenenti a categorie svantaggiate). In tal modo
si procrastina l’occupazione dell’immobile e si realizza
una locazione di fatto (4) e quindi un rapporto nel quale
sopravvivono, con il consenso della legge, comportamenti
delle parti corrispondenti alle principali obbligazioni del
contratto di locazione pur dopo la cessazione del rap-
porto locativo (quindi, uso dell’immobile da parte dell’ex
conduttore e diritto dell’ex locatore al pagamento di una
indennità corrispondente al canone ex art. 1 bis D.L. n.
551/1988, art. 6 comma 6 legge n. 431/1998 ed art. 1591
c.c.).
Questa tendenza legislativa ha suscitato frequenti
moniti da parte della Corte Costituzionale (5) in quanto
la proroga del procedimento esecutivo, seppure disposta
«per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato»,
è sembrata incompatibile con i principi costituzionali a
tutela della eguaglianza, della tutela giurisdizionale dei
diritti, del diritto di proprietà e della ragionevole durata
del processo (anche esecutivo), onde sono state ritenute
costituzionalmente ammissibili le proroghe in executivis
solo in ragione della loro eccezionalità e temporaneità,
per altro, solo apparenti in quanto le proroghe sono state,
a loro volta, sistematicamente prorogate. Nondimeno la
disciplina delle proroghe, l’ultima delle quali è limitata,
come sopra detto, al 30 aprile 2015, restando soggetta al
controllo giudiziale sulla esistenza dei requisiti oggettivi
e soggettivi dell’inquilino e sulla valutazione di eventuali
specif‌ici interessi del locatore contrari alla proroga e,
come le precedenti, a benef‌icio di conduttori appartenenti
a categorie svantaggiate, ha sempre escluso gli sfratti per
morosità, f‌ino ad oggi ritenuti non meritevoli di interventi
assistenziali per previsione legislativa, ed anche se, soven-
te, i Comuni sono intervenuti di loro iniziativa con misure
assistenziali in favore degli inquilini morosi.

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