DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 marzo 2011, n. 361 - Regolamento concernente 'Disciplina del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali' (articolo 25 della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 (legge provinciale sulle attivita' culturali).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 3 maggio 2011) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attivita' culturali) Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 236 di data 11 febbraio 2011 con la quale la Giunta provinciale ha approvato i regolamenti di organizzazione e funzionamento dei Musei della Provincia: Museo delle scienze, Museo degli usi e costumi della gente trentina, Museo di arte moderna e contemporanea, Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali (articoli 24 e 25 della L.P. 3 ottobre 2007. n. 15 - Disciplina delle attivita' culturali) emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. In attuazione dell'art. 25 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attivita' culturali), di seguito denominata 'legge provinciale', questo regolamento disciplina l'ordinamento del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali.

  1. Il Museo ha sede a Trento, presso il Castello del Buonconsiglio.

    Art. 2

    Funzioni e finalita' 1. Il Museo e' ente pubblico non economico, istituito al fine di custodire, conservare, valorizzare e promuovere lo studio e la conoscenza dei beni culturali messi a disposizione dalla Giunta provinciale e le testimonianze culturali ad essi correlate in ambito storico, artistico, archeologico o territoriale, per consentirne la fruizione pubblica.

    1-bis. Il Museo svolge altresi' attivita' di supporto alle iniziative di promozione e di valorizzazione proposte dai servizi provinciali competenti nelle materie dei beni culturali, degli archivi e delle attivita' culturali.

  2. Per il perseguimento delle proprie finalita' il Museo svolge le seguenti attivita':

    1. promuove l'incremento del patrimonio culturale provinciale rientrante nelle proprie competenze istituzionali attraverso acquisti, depositi, lasciti, donazioni;

    2. cura la gestione dei beni culturali messi a disposizione dalla Giunta Provinciale o da altri soggetti, provvedendo alla loro conservazione e promuovendone la pubblica fruizione e la valorizzazione attraverso apparati espositivi, mostre temporanee, attivita' educative, di ricerca e altre iniziative culturali dedicate ai diversi pubblici e a platee diversificate;

    3. concorre alla formazione del sistema informativo dei beni culturali mediante l'inventariazione e la catalogazione dei beni, nonche' la loro documentazione grafica e fotografica e utilizzabilita' mediante sistemi informativi;

    4. sviluppa lo studio, la ricerca, la documentazione e l'informazione nei settori di propria competenza;

    5. assicura la fruizione dei beni culturali messi a disposizione attraverso l'esposizione permanente;

    6. organizza incontri, seminari, convegni e corsi di aggiornamento nei settori di propria competenza;

    7. sostiene la partecipazione dei volontari all'attivita' del Museo e favorisce l'accessibilita' di tutte le categorie di cittadini;

    8. collabora e partecipa ad iniziative di altri soggetti pubblici e privati;

    9. partecipa alla promozione del territorio locale anche in riferimento al turismo;

    10. cura la produzione di pubblicazioni scientifiche, saggi e prodotti educativi;

    11. cura la gestione della biblioteca specializzata, l'archivio, la fototeca, la mediateca;

    12. collabora con istituzioni e enti analoghi a livello locale, nazionale e internazionale;

    13. aderisce, nelle modalita' previste dalla normativa, a formule di gestione associata con altri musei, in aggregazione territoriale o tematica;

    14. cura e gestisce lo studio, l'esposizione e la valorizzazione dei beni archeologici messi a disposizione dalla Provincia conservati presso il Castello del Buonconsiglio e il Castello di Stenico, nonche' la valorizzazione, mediante intese con la competente struttura provinciale, di altri luoghi espositivi e siti archeologici indicati dalla Giunta Provinciale, fatte salve le competenze della sovrintendenza preposta ai beni archeologici.

      Art. 3

      Organi del Museo 1. Sono organi del Museo:

    15. il direttore;

    16. il comitato scientifico;

    17. il collegio dei revisori dei conti.

      Art. 4

      Il direttore 1. Il direttore e' nominato dalla Giunta provinciale tra persone in possesso di esperienza professionale coerente con le competenze e l'esperienza necessarie per la direzione del Museo scegliendolo:

    18. tra il personale con qualifica dirigenziale della Provincia o dei suoi enti strumentali;

    19. con assunzione diretta secondo le modalita' previste dall'art. 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia) e dal relativo regolamento di attuazione;

    20. tramite messa a disposizione o comando di personale con qualifica di dirigente di altre amministrazioni pubbliche.

  3. Il direttore...

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