CIRCOLARE 8 aprile 2014, n. 14 - Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29 dicembre 2011 n. 229: esplicazione delle modalita' operative e prima rilevazione. (14A03638)

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ai Ministeri Agli Uffici centrali del Bilancio presso i Ministeri Alle Ragionerie territoriali dello Stato Alle regioni e province autonome Alle province Ai comuni Alle unioni di comuni Alle comunita' montane Alle Universita' ed istituzioni universitarie Agli enti di previdenza All'Agenzia del demanio All'ANCI All'UPI All'UNCEM All'UNIONCAMERE All'ANAS Alle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 Agli enti di edilizia residenziale Alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) Alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome Alla Conferenza Stato-Citta-Autonomie locali A Rete Ferroviaria Italiana (RFI) A Ferrovie dello Stato S.p.A. Alle Stazioni appaltanti Agli altri soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche e p.c. Alla Corte dei conti Alla Banca d'Italia All'Agenzia delle entrate All'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) Alla Cassa depositi e prestiti All'ISTAT Alla SOGEI Ai Revisori dei Conti presso gli Enti Premessa. La legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di contabilita' e finanza pubblica, e in particolare l'art. 13, istituisce la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (di seguito BDAP) realizzata presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (di seguito MEF), al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale. L'art. 30, comma 9, della citata legge, delega il governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Il relativo decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, (di seguito decreto legislativo n. 229/2011) delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse e ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore, a supporto della programmazione e della valutazione delle opere pubbliche cosi' come disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, scaturente dalla citata legge delega. Il decreto legislativo n. 229/2011 si applica alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' ai soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche destinatari di finanziamenti ed agevolazioni a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (di seguito Amministrazioni e soggetti aggiudicatori). Ai soggetti cosi' individuati e' fatto obbligo di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013, come modificato dal decreto del medesimo Ministero del 1° agosto 2013 (di seguito DM), definisce il contenuto informativo minimo - Allegato A - che i soggetti destinatari della normativa devono detenere e comunicare alla BDAP, nonche' le relative tempistiche. La comunicazione di tali informazioni alla BDAP e' un presupposto per l'erogazione del finanziamento dello Stato e l'adempimento degli obblighi di comunicazione e' verificato all'atto del controllo sull'erogazione del finanziamento dai competenti Uffici preposti...

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