DELIBERAZIONE 6 agosto 2009 - Disposizioni urgenti per l''attuazione della direttiva 2003/87/CE in merito al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per le attivita'' di trasporto aereo. (Deliberazione n. 27/2009). (09A10105)

IL COMITATO NAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE E

PER IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTO DEL

PROTOCOLLO DI KYOTO

Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la direttiva 2003/87/CE);

Vista la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (di seguito: la direttiva 2008/101/CE);

Visto in particolare l'art. 1, paragrafo 4 della direttiva 2008/101 CE che stabilisce che gli operatori aerei che intendano beneficiare delle quote di emissione assegnate a titolo gratuito debbano trasmettere all'Autorita' nazionale competente per le attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato 1 della direttiva 2008/101 CE i dati per l'anno 2010 relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e comunicati conformemente al Piano di monitoraggio, cosi' come approvato dall'Autorita' nazionale competente, nonche' verificati da un ente indipendente;

Considerato altresi' che l'art. 1 della sopra citata direttiva stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2010, gli operatori aerei effettuino il monitoraggio delle emissioni rilasciate dall'aeromobile, conformemente al Piano di monitoraggio ed in conformita' alla decisione della Commissione europea 2009/339 CE del 16 aprile 2009 e, previa verifica effettuata da un ente indipendente, comunichino annualmente le emissioni dei gas ad effetto serra per le attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato 1 della direttiva 2008/101 CE, relative all'anno solare entro il 31 marzo dell'anno successivo;

Visto l'allegato IV della direttiva 2003/87/CE, come emendato dalla direttiva 2008/101/CE, che stabilisce i criteri per il controllo e la comunicazione delle emissioni prodotte dalle attivita' di trasporto aereo;

Visto l'allegato V della direttiva 2003/87/CE, come emendato dalla direttiva 2008/101/CE, che stabilisce i criteri per la verifica delle emissioni prodotte dalle attivita' di trasporto aereo;

Visto l'art. 15 della direttiva 2003/87/CE, come emendato dalla direttiva 2008/101/CE, che stabilisce che gli Stati membri provvedano ad assicurare che le comunicazioni effettuate dai gestori e dagli operatori aerei a norma dell'art. 14, paragrafo 3, siano verificate secondo i criteri definiti all'allegato V della direttiva stessa e secondo le eventuali disposizioni dettagliate adottate dalla Commissione;

Visto l'art. 14 della direttiva 2003/87/CE, come emendato dalla direttiva 2008/101/CE, che stabilisce che gli Stati membri provvedono affinche' ogni gestore o operatore aereo comunichi all'autorita' competente le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'aeromobile che opera dopo la fine di tale anno, in conformita' della decisione della Commissione europea 2009/339/CE del 16 aprile 2009;

Vista la decisione della Commissione europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare l'art. 2 che abroga la decisione 2004/156/CE della Commissione;

Vista la decisione della Commissione europea 2009/339/CE del 16 aprile 2009 che emenda la decisione...

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