LEGGE 5 giugno 1967, n. 431 - Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale"

Coming into Force07 Luglio 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/06/22/067U0431/ORIGINAL
Published date22 Giugno 1967
Enactment Date05 Giugno 1967
Official Gazette PublicationGU n.154 del 22-06-1967
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'articolo 291 del Codice civile e' sostituito dal seguente:

"L'adozione e' permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'eta' di coloro che intendano adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale puo' autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'eta' di trenta anni, ferma restando la differenza di eta' di cui al comma precedente".

Art 2.

Il primo comma dell'articolo 294 del Codice civile e' sostituito dal seguente:

"E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi".

Art 3.

Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d'appello e' sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni e' competente il tribunale per i minorenni.

E' soppresso il secondo comma dell'articolo 311 del Codice civile.

Art 4.

Nel titolo VIII del libro I del Codice civile e' inserito il seguente capo III con il titolo: "Dell'adozione speciale". Art. 314/2. (Requisiti degli adottanti)

L'adozione speciale e' permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

L'eta' degli adottanti deve superare di almeno venti o di non piu' di quarantacinque anni l'eta' dell'adottando. Art. 314/3. (Requisiti degli adottandi)

L'adozione speciale e' consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilita' ai sensi degli articoli seguenti.

Sono consentite piu' adozioni speciali con atto singolo o con piu' atti successivi. Art. 314/4. (Condizioni per lo stato di adottabilita)

Su istanza del pubblico ministero, degli istituti di cui al comma seguente e di chiunque ne abbia interesse, sono dichiarati in stato di adottabilita' dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di eta' inferiore agli anni otto privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purche' la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori sono ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza per l'infanzia.

Il compimento dell'ottavo anno da parte del minore, durante il corso del procedimento, non osta alla dichiarazione dello stato di adottabilita'. Art. 314/5. (Denuncia della situazione di abbandono)

Chiunque ha facolta' di segnalare all'autorita' pubblica situazioni di abbandono di minori di anni otto.

I pubblici ufficiali, nonche' gli organi scolastici, debbono riferire al piu' presto al tribunale per i minorenni, tramite il giudice tutelare che trasmette gli atti con relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.

Le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia trasmettono trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi. Art. 314/6. (Accertamenti sulla situazione di abbandono)

Il tribunale per i minorenni, appena ricevuta l'informativa di cui all'articolo precedente, dispone d'urgenza approfonditi accertamenti sui precedenti dei minori, sulle loro condizioni giuridiche e di fatto, sull'ambiente in cui hanno vissuto e vivono.

Nei casi previsti dal primo o dal secondo comma dell'articolo precedente il tribunale puo' ordinare il ricovero del minore in idoneo istituto e disporre ogni altro opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse, del minore ivi compresa, occorrendo, la sospensione della patria potesta'. Art. 314/7. (Dichiarazione dello stato di adottabilita' di minori con genitori sconosciuti o deceduti)

Quando dalle indagini previste dall'articolo precedente non risulta l'esistenza di genitori legittimi o di genitori naturali che hanno riconosciuto il minore o la cui paternita' o maternita' e' stata dichiarata giudizialmente, ne' l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti o disposti ad occuparsi convenientemente del minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilita' del minore. Art. 314/8. (Procedura per lo stato di adottabilita' di minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti)

Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o dei parenti tenuti agli alimenti indicati nell'articolo...

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