LEGGE 2 agosto 1967, n. 799 - Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche

Coming into Force16 Settembre 1967
Published date15 Settembre 1967
Enactment Date02 Agosto 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/09/15/067U0799/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.232 del 15-09-1967
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'articolo 8 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 30 maggio 1949, n. 694, e' sostituito dal seguente:

"Art. 8. - Le licenze di caccia e di uccellagione autorizzano l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale.

La licenza di caccia ha la durata di anni 6 dal giorno del rilascio ed e' concessa e revocata dal prefetto o dal questore, secondo le rispettive competenze, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

L'esercizio dell'uccellagione e' consentito fino al 31 marzo 1969.

Il rilascio di nuove licenze di uccellagione e' sospeso dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le licenze gia' concesse sono prorogate di diritto sino al 31 marzo 1969 e sono soggette transitoriamente alle norme che disciplinano le licenze di caccia.

La validita' della licenza e' subordinata al pagamento annuale della relativa tassa che si effettua mediante l'applicazione di speciali marche di concessione governativa per l'importo di cui agli articoli 90 e 91, annullate dagli uffici postali. Qualora l'autorita' competente non dovesse accogliere la domanda di concessione o di rinnovazione della licenza, al richiedente saranno rimborsate le somme versate.

Per il rilascio della prima concessione di licenza di caccia; nonche' per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazione, l'interessato deve produrre anche il certificato medico di idoneita' e il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio da rilasciarsi dai Comitati provinciali della caccia, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione autorizzano il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria ed a portare, altresi', piu' fucili, quando cio' sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.

La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese al comitato provinciale della caccia la concessione, la sospensione o la revoca delle licenze sopra indicate.

Per l'uso della licenza di caccia si deve dimostrare in ogni momento di avere l'assicurazione per un capitale unico di responsabilita' civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni. I contravventori sono puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni, oltre alle pene previste dall'articolo 7 a carico di chi caccia senza licenza.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e foreste, saranno determinati i modelli delle licenze di caccia e le loro caratteristiche".

Art 2.

L'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 12. - La caccia alla selvaggina e' consentita dall'ultima domenica di agosto al 10 gennaio salvo le seguenti eccezioni:

  1. nella zona faunistica delle Alpi la caccia si chiude il 15 dicembre;

  2. la caccia alla coturnice e' consentita dalla seconda domenica di ottobre;

  3. la caccia al cinghiale e ai maschi del cervo e del daino e' consentita dal 1 novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;

  4. la caccia al capriolo maschio si chiude il 1 novembre;

  5. la caccia e' consentita fino al 28 febbraio al fringuello, germano e folaga e fino al 31 marzo al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri.

L'uccellagione e' consentita dall'ultima domenica di agosto al 1 gennaio. Successivamente al 1 gennaio e sino al 31 marzo l'uccellagione e' consentita, esclusivamente con reti a maglia larga non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio, colombella, storno, trampolieri, esclusa la beccaccia.

I Comitati provinciali della caccia, su parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono vietare o limitare in terreno libero l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre e per la zona delle Alpi posteriormente all'ultima domenica di ottobre.

I Comitati provinciali della caccia possono limitare l'esercizio della caccia anche alla selvaggina non compresa fra le specie protette e a quella migratoria, consentendo solo la caccia da appostamento, anche temporaneo, con proibizione della caccia vagante e dell'uso del cane, nel periodo successivo al 10 gennaio.

Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 40.000. La pena e' raddoppiata quando la infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta.

I presidenti dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del Comitato, pubblicano entro il 1 luglio di ogni anno il calendario venatorio della Provincia, relativo all'intera annata venatoria".

Art 3.

Dopo l'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' aggiunto il seguente articolo 12-bis:

"Art. 12-bis. - Ai fini della tutela della agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, il territorio della Provincia puo' essere sottoposto, tutto o in parte, a regime di caccia controllata, con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente.

Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere.

Tutti i titolari di licenza di caccia e di uccellagione possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle localita' sottoposte al regime di caccia controllata, osservando le condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale che sara' predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico. Il regolamento e' reso esecutivo dal presidente del Comitato provinciale della caccia.

Le limitazioni di tempo di cui al presente articolo si estendono alle riserve di caccia di nuova costituzione o per le quali intervenga decreto di rinnovo, qualora il territorio della Provincia nel quale sono ubicate sia stato assoggettato al regime predetto.

I Comitati provinciali della caccia, per la gestione della caccia controllata, possono avvalersi del concorso degli organi locali delle associazioni venatorie di cui sopra, particolarmente idonee a fornire tale collaborazione.

Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000".

Art 4.

Al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti lettere:

  1. le reti sussidiarie o "passate" nei roccoli, nelle brescianelle e nelle uccellande analoghe, escluse le passate tordare;

  2. le pasture alle tortore preparate con mazzetti di sambuco o con qualsiasi altra specie di mangime;

  3. i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico o di altro tipo muniti o non di amplificatore del suono;

  4. le panie ed i panioni sia fissi che vaganti;

  5. le armi munite di silenziatore.

Art 5.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 16 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

"Gli appostamenti fissi di caccia in terreno libero, che abbiano ottenuto il consenso del proprietario o del possessore del terreno, sono soggetti ad autorizzazione annuale del Comitato provinciale della caccia ed al pagamento della tassa stabilita dall'articolo 90, lettera i) e della soprattassa di cui all'articolo 91, lettera g).

Gli appostamenti fissi di uccellagione in terreno libero.

debbono essere denunziati, annualmente, al Comitato provinciale della caccia che, dopo aver accertato che essi sono autorizzati dal proprietario o dal possessore del terreno, concede l'autorizzazione, previo pagamento della tassa di cui all'articolo 90, lettera i) e della soprattassa prevista dall'articolo 91, lettera g).

Sono vietati gli impianti di appostamenti fissi sui valichi montani e collinari ed entro un raggio di 1.000 metri attorno ad essi. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000 e con il ritiro della licenza da uno a tre anni.

Art 6.

Il secondo comma dell'articolo 19 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dal regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e' sostituito dal seguente:

"Gli impianti di appostamenti di caccia o di uccellagione che esigano, per il proprio funzionamento, una zona di protezione diversa, sono disciplinati con decreto ministeriale, sentito il competente Comitato provinciale della caccia". L'ultimo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente:

"Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 6.000 a lire 60.000".

Art 7.

L'articolo 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente:

"Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla...

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