LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 2013, n. 18 - Modifiche della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, recante «Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile». (13R00531)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 1° ottobre 2013) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Velocizzazione 1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, sono inseriti i seguenti articoli 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies: "Art. 1-bis (Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili) - 1. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica e potenziamento, il rifacimento totale o parziale e la riattivazione nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modifiche, nonche' all'art. 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche. Art. 1-ter (Procedura abilitativa semplificata per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico) - 1. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, per le opere connesse e per le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonche' per le modifiche sostanziali degli impianti stessi, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Nel caso in cui la normativa provinciale preveda autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza provinciale, la realizzazione e l'esercizio di detti impianti sono assoggettati all'autorizzazione unica di cui all'art. 1-bis. 2. Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore del comune competente per territorio sono stabiliti in misura pari a: a) 0,015 per cento delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacita' di generazione non superiore a 500 kW;

  1. 0,020 per cento delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacita' di generazione superiore a 500 kW. Art. 1-quater (Comunicazione inizio lavori per gli...

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