DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. 537 - Modifiche al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in relazione alle norme della legge 1° marzo 1964, n. 62, recante modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato e norme relative ai bilanci degli enti pubblici

Coming into Force30 Settembre 1973
Enactment Date16 Aprile 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/09/15/073U0537/ORIGINAL
Published date15 Settembre 1973
Official Gazette PublicationGU n.239 del 15-09-1973
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato";

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;

Udito il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art 1.

Gli articoli 128, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 139, 141, 143 e 147 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e aggiunte, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 128. - Le entrate del bilancio sono ripartite in titoli a seconda che siano tributarie, extratributarie o provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali e dal rimborso di crediti.

Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate del bilancio sono ripartite in categorie, secondo la loro natura.

Le entrate relative all'ammortamento di beni patrimoniali, in misura pari al complesso dei corrispondenti stanziamenti di spesa, sono comprese in apposita categoria.

Le entrate connesse alle operazioni di accensione di prestiti sono esposte distintamente da quelle di cui al precedente primo comma.

Art. 129. - Le spese del bilancio sono ripartite in due titoli, secondo che siano della parte corrente (o di funzionamento e mantenimento) oppure della parte in conto capitale (o di investimento).

Nell'ambito di ciascun titolo le spese sono ripartite in sezioni, secondo le funzioni svolte dallo Stato.

Nell'ambito delle sezioni, le spese del bilancio si suddividono in categorie, secondo la loro analisi economica.

Le sezioni e le categorie sono annualmente indicate dalla legge di approvazione del bilancio. La loro numerazione e denominazione e' uguale per tutti gli stati di previsione della spesa.

Le spese connesse alle operazioni di rimborso di prestiti sono esposte distintamente da quelle di cui ai predetti titoli.

Art. 130. - Le spese correnti (o di funzionamento e mantenimento) sono quelle connesse con il normale svolgimento dell'attivita' statale. Tra dette spese sono comprese, in apposita categoria, quelle per l'ammortamento di beni mobili ed immobili patrimoniali, costituiti con assegnazioni di spese in conto capitale, in uso alle diverse amministrazioni statali.

Le quote di ammortamento vengono annualmente determinate, per i beni mobili, sulla base della media delle spese degli ultimi esercizi; per quelli immobili in misura percentuale del valore dei beni stessi. Il numero degli esercizi da considerare ai fini della media e la percentuale da applicare sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro.

Le spese in conto capitale (o di investimento) sono quelle riferibili ad investimenti diretti e indiretti, nonche' ad operazioni per concessioni di crediti.

Per le spese correnti e quelle in conto capitale sono distinte, con apposita indicazione, le...

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