Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1.

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n.

    368, e' inserito il seguente: "1-bis. Il CGIE e' l'organismo di rappresentanza delle comunita' italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunita' italiane all'estero".

  2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, dopo le parole: "il mantenimento dell'identita' culturale" sono inserite le seguenti: "e linguistica" e dopo le parole: "comunita' locali" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' di facilitare il coinvolgimento delle comunita' italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana".

    Art. 2.

  3. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo la parola: "sviluppo" sono inserite le seguenti: "politico, culturale,"; b) alla lettera b), dopo la parola: "Governo" sono inserite le seguenti: "o dei Presidenti dei due rami dal Parlamento"; c) alla lettera c), dopo la parola: "collaborando" sono inserite le seguenti: "alla organizzazione e"; d) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: "cbis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunita' italiane nelle strutture sociali ed economicoproduttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identita' nazionale delle comunita' italiane all'estero"; e) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: " d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo"; f) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "dbis) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione".

    Art. 3.

  4. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: "sugli orientamenti del Governo" sono sostituite dalle seguenti: "sulle proposte del Governo"; b) alla lettera b), dopo la parola: "sociale" e' inserita la seguente: ", assistenziale"; c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attivita' di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunita' italiane all'estero"; d) alla lettera d), dopo la parola: "radiotelevisivi" sono inserite le seguenti: "e informatizzati".

  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n.

    368, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunita' italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.

    1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.

    1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

  6. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n.

    368, sono abrogati.

  7. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n.

    368, e' aggiunto il seguente: "5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunita' italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari".

    Art. 4.

  8. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: "sono" e' sostituita dalle seguenti: "possono essere".

  9. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente: " 5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue: a) dieci dalle associazioni nazionali dell'emigrazione; b) sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare; c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; d) uno dalla Federazione nazionale della stampa; e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero; f) uno dalla organizzazione piu' rappresentativa dei lavoratori frontalieri".

    Art. 5.

  10. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente: " 1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES)".

    Art. 6.

  11. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' uno dal Dipartimento per gli italiani nel mondo"; b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: " d) i presidenti delle regioni e delle province autonome o loro delegati"; c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: " f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;".

  12. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente: " 2. Il Comitato di presidenza puo' inviare a partecipare ai lavori del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, fino a 20 personalita' interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonche' studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri".

  13. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, dopo le parole: "potranno designare" sono inserite le seguenti: "fino a sette".

    Art. 7.

  14. L'articolo 7 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. Il Ministro degli affari esteri e' presidente del CGIE.

  15. Il CGIE elegge nel suo seno il segretario generale che convoca l'Assemblea plenaria e il Comitato di presidenza, ne dirige i lavori e da' esecuzione alle decisioni assunte.

  16. In apertura delle riunioni dell'Assemblea plenaria e del Comitato di presidenza, il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario da lui delegato, svolge una relazione sulle attivita' del Governo verso gli italiani nel mondo".

    Art. 8.

  17. All'articolo 8 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: "presidente", ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: "segretario generale" e la parola: "presidenza" e' sostituita dalle seguenti: "segreteria generale"; b) al comma 3, la parola: "triennale" e' sostituita dalla seguente: "annuale"; c) il comma 5 e' abrogato.

    Art. 9.

  18. Dopo l'articolo 8 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono inseriti i seguenti: "Art. 8-bis. - 1. Il CGIE si articola in: a) Assemblea plenaria; b) Comitato di presidenza; c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa), che si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e due volte in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vicesegretario generale eletto per ogni area; d) commissioni di lavoro...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT