PROVVEDIMENTO 19 aprile 2002 - Modifiche al modello della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto; Dispone

  1. Sono approvate le avvertenze, di cui agli allegati 1, 2, 3, e 4, che sostituiscono gli allegati 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/h e 2/i al decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999, relativo all'approvazione dei modelli di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli articoli 25 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  2. Nel frontespizio riepilogativo della cartella di pagamento le parole: "In caso di mancato pagamento saremo costretti ad agire forzosamente nei suoi confronti per riscuotere le somme dovute" sono sostituite dalle seguenti: "La avvertiamo che, in caso di mancato pagamento entro le scadenze indicate nelle "Istruzioni per il pagamento , procederemo ad esecuzione forzata".

  3. I concessionari del servizio nazionale della riscossione possono modificare la parte del frontespizio riepilogativo del modello di cartella di pagamento riguardante la relazione di notifica, ovvero redigere tale relazione su un foglio apposito, apportando modifiche al testo approvato con il decreto dirigenziale del 28 giugno 1999.

Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Motivazioni.

L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che la cartella di pagamento, da notificare al contribuente iscritto a ruolo, sia redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.

In attuazione della norma citata i decreti dirigenziali 28 giugno 1999 e 11 settembre 2000 hanno approvato il modello di cartella e le avvertenze riguardanti la proposizione del ricorso contro tale atto, prevedendo modalita' differenziate per i diversi tributi.

Con la sostituzione dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per effetto dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stata ampliata la giurisdizione delle commissioni tributarie. La nuova formulazione della norma prevede che siano sottoposti alla giurisdizione di tali commissioni, tra gli altri, anche taluni tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate che sino al 31 dicembre 2001 ne erano esclusi quali: imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, imposta sugli...

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