Le modifiche agli artt. 186 e 187 C.S. Introdotte dall'art. 4 D.L. 23 Maggio 2008, n. 92 e dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125

AutoreVincenzo di Lembo
CaricaCommissario capo della Polizia di Stato. Dirigente del Reparto prevenzione crimine "Sardegna"
Pagine993-996

Page 993

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 122 del 26 maggio 2008 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 92 del 23 maggio 2008, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza».

L'art. 4 del D.L. n. 92 del 2008, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, introducendo significative modifiche agli artt. 186, 187, 189, 222, C.d.S., ha aggravato le pene previste per i reati di omicidio colposo e lesioni conseguenti ad illeciti stradali.

Il decreto, inoltre, ha modificato l'art. 186 C.d.S., comportando un aumento delle pene per i casi più gravi di guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 comma 2, lett. b-c), e trasformando in illecito penale il precedente illecito amministrativo del rifiuto di sottoporsi ai controlli diretti ad accertare l'assunzione di alcool e/o stupefacenti.

Chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0.8 e non superiore a 1,5 g/l è sanzionato con l'arresto fino a sei mesi; chi guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Quando il conducente guida un veicolo con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, oltre all'applicazione delle pene principali e delle sanzioni amministrative accessorie, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la misura di sicurezza della confisca del veicolo (confisca obbligatoria, ex art. 240 comma 2 c.p., applicata anche nel caso di patteggiamento ovvero di sospensione condizionale della pena), se appartenente all'autore dell'illecito penale (conducente).

In presenza di un illecito penale non trova applicazione l'art. 213 C.d.S., che prevede i casi di confisca (e la misura cautelare del sequestro), quale sanzione amministrativa accessoria.

La disposizione dell'art. 213 C.d.S., comma 2 sexies C.d.S., non trova applicazione neanche nel caso di guida di motoveicoli o ciclomotori con tasso alcolemico del conducente superiore a 1,5 g/l, oppure di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La confisca penale si applica anche quando il conducente in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, abbia provocato un incidente stradale.

Il giudice, ricorrendo le condizioni dell'art. 186 comma 2 lett. c), applica la misura di sicurezza della confisca; l'operatore di polizia su strada (ufficiale di p.g.) procede al sequestro preventivo del veicolo.

Rimane salva la possibilità per l'operatore di polizia di procedere a sequestro e confisca amministrativa, ex art. 213, comma 2 sexies, quando il reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l sia commesso alla guida di ciclomotori o di motoveicoli.

Il sequestro preventivo, quando il P.M. non abbia ancora assunto la direzione delle indagini, viene eseguito da un ufficiale di P.G., a patto che il veicolo risulti intestato (verificabile dal certificato di proprietà) al conducente in stato di ebbrezza.

Ai fini del sequestro preventivo, nel caso in cui non risulti presente un ufficiale di P.G., l'agente di P.G. può procedere al sequestro probatorio ex artt. 354-356 c.p.p., ed il P.M. disporrà, una volta assunta la direzione delle indagini, previa convalida del sequestro probatorio eseguito, la richiesta per la conversione (decreto di competenza del G.I.P.) dello stesso in sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.).

In attesa di ottenere il provvedimento (del giudice) di confisca, il veicolo nell'immediatezza non può essere affidato in custodia al trasgressore (in evidente stato di ebbrezza).

Gli artt. 259 e 120 c.p.p. stabiliscono che non può essere nominato custode chi si trovi in manifesto stato di ubriachezza, o di intossicazione da sostanze stupefacenti, o chi manifesta infermità mentale, oppure chi sia sottoposto a misure di sicurezza detentive oppure a misure di prevenzione.

Nella circostanza non possono trovare applicazione le disposizioni che (l'art. 186 C.d.S. comma 2 quinquies introdotto dal D.L. 92/2008, esclude espressamente le ipotesi in cui debba procedersi a sequestro), consentono che «il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea», venga fatto «trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia», ponendo a carico del trasgressore le spese per il recupero ed il trasporto.

Nell'immediatezza dell'accertamento, l'ufficiale di polizia giudiziaria che ha accertato l'illecito penale di cui all'art. 186, comma 2, lett...

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