DELIBERAZIONE 23 gennaio 2008 - Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l''organizzazione ed il funzionamento dell''Autorita''. (Deliberazione n. 56/08/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 23 gennaio 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorita' stessa;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita', e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1998, n. 169;

Visto il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2006, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2006;

Viste le delibere n. 369/06/CONS del 14 giugno 2006 e n. 437/06/CONS del 12 luglio 2006 entrambe recanti «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita», pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 1° luglio 2006 e n. 172 del 26 luglio 2006;

Vista la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007 recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione degli uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita», pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2007;

Vista, altresi', la delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 2007, recante, tra l'altro, modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Visto, in particolare, l'art. 10 del suddetto regolamento, concernente le deliberazioni dell'Autorita';

Ritenuto opportuno chiarire le modalita' di computo del quorum funzionale degli organi collegiali dell'Autorita', con specifico riferimento alle ipotesi di astensione;

Ritenuto, pertanto, di adottare le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita';

Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Art. 1. Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'

  1. L'art. 10, comma 1, e' sostituito come segue:

    1. Le deliberazioni dell'Autorita' sono adottate e possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Gli astenuti sono considerati presenti ma non votanti.

    .

    La presente delibera e' pubblicata, unitamente al testo coordinato del regolamento di organizzazione e funzionamento, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito Web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.

    Roma, 23 gennaio 2008

    Il presidente: Calabro'

    Allegato REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO

    DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249

    istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni)

    Adottato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002), coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte con le delibere: n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2006); n. 369/06/CONS del 14 giugno 2006 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 1° luglio 2006); n. 437/06/CONS del 12 luglio 2006 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 26 luglio 2006); n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007 («per estratto» in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2007); n. 104/07/CONS del 28 febbraio 2007 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007); n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 2007); n. 56/08/CONS del 23 gennaio 2008.

    Art. 1.

    Definizioni

  2. Nel presente regolamento:

    l'espressione «legge n. 481/1995» indica la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita»;

    l'espressione «legge n. 249/1997» indica la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

    l'espressione «Autorita» indica l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

    l'espressione «Presidente» indica il Presidente dell'Autorita';

    l'espressione «Commissario» indica gli altri componenti dell'Autorita';

    l'espressione «Organi collegiali dell'Autorita» indica la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti e il Consiglio;

    l'espressione «Consiglio» indica il Consiglio dell'Autorita'.

Titolo I

L'AUTORITA'

Art. 2.

Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei componenti

  1. Nella prima riunione del Consiglio, i componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilita', di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995. Ove ricorrano situazioni di incompatibilita', il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli deve esercitare l'opzione.

  2. Ove il presidente o un commissario incorra in una delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli puo' esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilita' ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente, o chi ne fa le veci, riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni, ove l'incompatibilita' riguardi il Presidente, ovvero ai Presidenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, ove l'incompatibilita' riguardi un commissario, per i provvedimenti di competenza.

  3. Alle riunioni nelle quali si adottano le deliberazioni di cui al comma 2 non partecipa l'interessato.

  4. Le dimissioni sono presentate all'Autorita', la quale puo' sentire l'interessato e formulare osservazioni. Il presidente, o chi ne fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle comunicazioni, qualora si tratti del Presidente, ovvero i Presidenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, qualora si tratti di un commissario, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla data della loro presentazione.

  5. In caso di cessazione del presidente o di un commissario dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il presidente, o chi ne fa le veci, ne da' notizia, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni ovvero ai Presidenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ai fini della sostituzione.

    Art. 3.

    Il presidente

  6. Il presidente rappresenta l'Autorita'; convoca le riunioni degli organi collegiali, stabilendo l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni.

  7. In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal commissario il quale all'interno, rispettivamente, del consiglio, della commissione per le infrastrutture e le reti, della commissione per i servizi e i prodotti, abbia la maggiore anzianita' per elezione o, in caso di pari anzianita', sia il piu' anziano di eta'.

  8. In casi straordinari di necessita' e di urgenza il presidente puo' adottare provvedimenti riferendone all'organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile.

    Art. 4.

    Organizzazione interna

  9. Il Gabinetto dell'Autorita' e' costituito dal Capo di Gabinetto, da un portavoce, quale previsto dall'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, da tre assistenti e da tre addetti di segreteria, nominati dal Presidente previa informativa al Consiglio.

  10. A ciascun commissario sono assegnati due assistenti e due addetti di segreteria. Ciascun commissario ne definisce le funzioni.

  11. Gli assistenti e gli addetti di segreteria sono scelti, di norma, tra i dipendenti dell'Autorita', ovvero fra il personale di cui 1'Autorita' puo' avvalersi ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 249/1997, secondo i limiti e le modalita' previsti dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.

  12. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti con delibera del Consiglio, su designazione del presidente o del commissario interessato.

    Art. 5.

    Funzioni del Gabinetto dell'Autorita'

  13. Il Capo di...

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