LEGGE 21 febbraio 1984, n. 14 - Modifiche e integrazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sulle corti d'assise e sulle corti d'assise di appello. Modifiche all'articolo 543, numeri 2) e 3) del codice di procedura penale

Coming into Force10 Marzo 1984
Published date24 Febbraio 1984
Enactment Date21 Febbraio 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/02/24/084U0014/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.55 del 24-02-1984
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Dopo l'articolo 2 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

"Art. 2-bis - (Costituzione in sezioni delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello). - Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo piu' sezioni delle corti d'assise e nel medesimo distretto piu' sezioni delle corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2.

Con identiche modalita' si provvede alla soppressione delle sezioni non piu' necessarie".

Art 2.

Dopo l'articolo 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

"Art. 6-bis - (Variazioni al numero dei giudici popolari). - Con il decreto di cui all'articolo 2-bis sono apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute nel successivo articolo 23".

Art 3.

Dopo l'articolo 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

"Art. 28-bis - (Formazione dei collegi delle sezioni). - Se la corte d'assise o la corte d'assise d'appello e' divisa in sezioni, agli adempimenti previsti dagli articoli 25, 26, 27 e 28 procede per ciascuna sezione convocata il presidente della stessa.

Qualora uno stesso giudice popolare sia estratto per la composizione di piu' sezioni, prevale l'estrazione relativa alla composizione della sezione che ha il numero d'ordine piu' basso".

Art 4.

Dopo l'articolo 39 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

"Art. 39-bis - (Disposizioni per il funzionamento delle sezioni). - Quando la corte d'assise o la corte d'assise d'appello e' divisa in sezioni, il decreto di convocazione e' emesso dal presidente della corte d'appello separatamente per ciascuna sezione che e' necessario convocare.

Il presidente della corte d'appello determina i procedimenti di competenza di ciascuna sezione.

Il decreto di citazione a giudizio e' emesso dal presidente della sezione...

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