Art
1.
Gli accertamenti sanitari di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, debbono effettuarsi tenendo conto, oltre che degli elenchi delle infermita', imperfezioni e difetti fisici ivi previsti, anche dei seguenti elementi:
che le imperfezioni o malattie riscontrate non costituiscono pericolo per la salute dell'altro personale di bordo;
che le imperfezioni o malattie riscontrate non siano tali da venire aggravate dal servizio di bordo o da rendere il soggetto inadatto a tale servizio.
Art
2.
Agli effetti del precedente articolo si considerano pericolose per l'altro personale di bordo:
le malattie infettive nel periodo di contagiosita':
-
le malattie mentali che abbiano dato luogo ai ricoveri in luoghi di cura, finche' non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della incondizionata guarigione, dichiarata da un ospedale o istituto specializzato.
Non puo' comunque essere reimbarcato ed e' dichiarato permanentemente inidoneo chi ha sofferto di stati depressivi gravi e recidivanti, di sindrome schizofrenica o di manifestazioni imputabili ad intossicazioni esogene da alcoolismo cronico o da stupefacenti;
-
l'epilessia con crisi accertata.
Agli stessi effetti si considerano malattie soggette ad aggravio con il servizio di bordo quelle malattie che abbiano piu' volte causato lo sbarco del marittimo, quelle croniche che sono motivo di servizio discontinuo e che, per non aggravarsi, abbiano necessita' di costante regime dietetico e trattamento curativo, incompatibile col regolare servizio a bordo, nonche' quelle malattie o disfunzioni che abbiano avuto manifestazioni di gravita' tale da rendere probabile il pericolo di vita nel corso di ripresa dell'attivita' di bordo.
Art
3.
Gli inscritti nelle matricole della prima e della seconda categoria della gente di mare non possono essere arruolati se non producono un certificato, conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile, attestante la loro attitudine fisica al lavoro al quale debbono essere impiegati a bordo, rilasciato da un medico della competente Cassa marittima per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.
L'articolo 3 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e' abrogato.
Art
4.
In caso di riconosciuta idoneita' fisica del soggetto esaminato, il certificato suddetto deve attestare, in modo specifico:
1) che l'udito e la vista del titolare e, ove si tratti di persona da impiegarsi nei servizi di coperta (ad eccezione dei personale specializzato la cui attitudine al lavoro non e'...