LEGGE 23 aprile 2003, n. 109 - Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri

Coming into Force05 Giugno 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/05/21/003G0121/ORIGINAL
Enactment Date23 Aprile 2003
Published date21 Maggio 2003
Official Gazette PublicationGU n.116 del 21-05-2003 - Suppl. Ordinario n. 80
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - (Composizione dell'Amministrazione degli affari esteri). 1. - L'Amministrazione degli affari esteri e' costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura; da essa dipendono gli istituti scolastici ed educativi all'estero".

Art 2.
  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico anche consiglieri di legazione".

Art 3.
  1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: "e-bis) dei capi servizio; e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico"; b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "I membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter) del primo comma, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita dal Segretario generale".

Art 4.
  1. La rubrica del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituita dalla seguente: "Titolo II - Rappresentanze diplomatiche, uffici consolari ed istituti italiani di cultura; istituti scolastici ed educativi all'estero".

Art 5.
  1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura"; b) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti: "Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attivita' e il funzionamento. Per quanto in questa non espressamente previsto e regolato si applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura e le finalita' degli istituti stessi. Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge".

Art 6.
  1. Dopo l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 30-bis. - (Sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche). 1. - Per particolari esigenze di servizio e di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare possono essere istituite, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sezioni distaccate di rappresentanze diplomatiche in Stati diversi da quello dove queste ultime hanno sede ma compresi nel territorio di loro competenza, ovvero in luogo di rappresentanze diplomatiche gia' esistenti. Con le stesse modalita' si provvede alla loro soppressione. 2. L'incarico di dirigere in loco una sezione distaccata, la quale dipende gerarchicamente e funzionalmente dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio, individuata nel decreto di cui al comma 1, e' conferito nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti ad un funzionario diplomatico di grado non superiore a consigliere di ambasciata, nominato dal Ministro degli affari esteri e accreditato presso le autorita' locali, ai soli fini formali esterni, con funzioni di incaricato d'affari ad interim. Il capo della Missione diplomatica mantiene, in conformita' alle norme del diritto internazionale, l'accreditamento come capo Missione anche nello Stato ove viene istituita la sezione distaccata. 3. Il funzionario incaricato della direzione della sezione occupa, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 101, un posto di organico istituito presso la rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalita' vengono istituiti e soppressi presso la rappresentanza diplomatica, nell'ambito delle risorse disponibili, posti di organico per altro personale non diplomatico dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri destinato a prestare servizio presso la sezione. L'Amministrazione, nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, puo' autorizzare altresi' l'assunzione da parte della rappresentanza diplomatica di impiegati a contratto reclutati nella sede dove e' istituita la sezione e a quest'ultima assegnati. 4. Il decreto che istituisce la sezione distaccata determina il numero e la ripartizione dei posti di organico della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende, da utilizzare per le necessita' di funzionamento di quest'ultima. Nel decreto vengono altresi' determinati, ai sensi dell'articolo 171, i parametri relativi alla sede dove viene istituita la sezione, ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al personale dei ruoli organici destinato a prestarvi servizio. Al funzionario incaricato di dirigere la sezione spetta un assegno di rappresentanza determinato ai sensi e con le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 171-bis. Lo stesso decreto dovra' contestualmente indicare le eventuali misure compensative idonee per il conseguimento di corrispondenti risparmi, ai fini dell'invarianza della spesa. 5. La sezione distaccata, nei limiti delle direttive che le vengono impartite dalla Missione diplomatica da cui dipende, assicura le funzioni di cui all'articolo 37. Essa svolge altresi' le funzioni consolari di cui all'articolo 39. 6. La sezione puo' essere ubicata anche all'interno dei locali degli uffici di altri Stati membri dell'Unione europea o della Commissione europea eventualmente disponibili in loco. A tale fine e' stipulata una convenzione che prevede l'eventuale corresponsione di un canone di locazione e il rimborso diretto ai predetti Stati o alla Commissione europea delle spese per il funzionamento della sezione. 7. Le altre modalita' di funzionamento delle sezioni, le dotazioni e le attrezzature di cui esse devono disporre, sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

Art 7.
  1. All'articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "di un ufficio all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari".

Art 8.
  1. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: "proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;" e' inserito il seguente capoverso: "assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero;".

Art 9.
  1. La rubrica del capo V del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituita dalla...

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