LEGGE 25 maggio 1978, n. 234 - Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale

Coming into Force21 Giugno 1978
Published date06 Giugno 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/06/06/078U0234/CONSOLIDATED/19800408
Enactment Date25 Maggio 1978
Official Gazette PublicationGU n.155 del 06-06-1978
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per i lavori relativi alla costruzione, alla trasformazione, alla modificazione nonche' alle grandi riparazioni di navi, l'importo dei finanziamenti, previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte di aziende ed istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, non puo' eccedere il 70 per cento del prezzo stabilito contrattualmente tra impresa e cantiere, ovvero preventivato dal cantiere che assume in proprio i lavori medesimi. Tale prezzo e' maggiorato, in caso di nuova costruzione, del 10 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari sostenuti durante i lavori.

Il prezzo di cui al precedente comma deve essere ritenuto accettabile, in via preliminare, dal Ministero della marina mercantile, tenendo conto, per le nuove costruzioni, esclusivamente del prezzo di unita' similari sul mercato italiano.

Il finanziamento non puo' superare, in ogni caso, la durata di quindici anni.

Art 1.

Per i lavori relativi alla costruzione, alla trasformazione, alla modificazione nonche' alle grandi riparazioni di navi, l'importo dei finanziamenti, previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte di aziende ed istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, non puo' eccedere il 70 per cento del prezzo stabilito contrattualmente tra impresa e cantiere, ovvero preventivato dal cantiere che assume in proprio i lavori medesimi. Tale prezzo e' maggiorato, in caso di nuova costruzione, del 10 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari sostenuti durante i lavori.

((Il prezzo di cui al precedente comma deve essere ritenuto accettabile, in via preliminare, dal Ministero della marina mercantile, tenuto conto, per le nuove costruzioni, senza alcuna considerazione del costo di costruzione, del prezzo di unita' similari sul mercato italiano o, in mancanza, sul mercato internazionale.

Le valutazioni del Ministero della marina mercantile sul prezzo delle costruzioni ammesse a contributo vengono comunicate alla commissione di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26)).

Il finanziamento non puo' superare, in ogni caso, la durata di quindici anni.

Art 2.

Il tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti di cui alla presente legge sara' fissato inizialmente dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, a scadenze semestrali, tale tasso massimo si modifichera' automaticamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuto dalle aziende e dagli istituti di cui all'articolo 1; il tasso massimo stabilito rimarra', comunque, valido sino all'entrata in vigore di quello successivo.

Le modalita' delle variazioni automatiche del tasso massimo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante la corresponsione all'impresa medesima, per l'intera durata dei finanziamenti, di un contributo nel pagamento degli interessi in ragione:

del 50 per cento del tasso contrattuale per le unita' di stazza lorda eccedente le 3.000 tonnellate;

del 60 per cento del tasso...

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