Art
1.
L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - Il patrimonio dell'istituto e' costituito:
-
dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti:
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente fondatore;
Banca nazionale del lavoro, ente fondatore;
Cassa depositi e prestiti;
Consorzio di credito per le opere pubbliche;
Istituto nazionale delle assicurazioni;
Monte dei Paschi di Siena;
Istituto bancario S. Paolo di Torino;
Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banco di Sardegna;
da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni conferito dal CONI;
dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13;
-
da eventuali riserve straordinarie.
Il fondo di dotazione dell'Istituto puo' essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti.
Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote gia' conferite devono essere approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Costituisce altresi' elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496".
Art
1.
L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - Il patrimonio dell'istituto e' costituito:
-
dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti:
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente fondatore;
Banca nazionale del lavoro, ente fondatore;
Cassa depositi e prestiti;
Consorzio di credito per le opere pubbliche;
Istituto nazionale delle assicurazioni;
Monte dei Paschi di Siena;
Istituto bancario S. Paolo di Torino;
Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banco di Sardegna;
da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni conferito dal CONI;
dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13;
-
da eventuali riserve straordinarie.
Il fondo di dotazione dell'Istituto puo' essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti.
Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote gia' conferite devono essere approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Costituisce altresi' elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496".1
Art
2.
L'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati secondo le norme previste per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, sentito il parere tecnico del CONI, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' acquistare immobili da destinare ad attivita' sportive.
Il credito viene esercitato altresi', nella forma, con le modalita' e per le...