LEGGE 18 febbraio 1983, n. 50 - Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, riguardante l'Istituto per il credito sportivo

Coming into Force13 Marzo 1983
Enactment Date18 Febbraio 1983
Published date26 Febbraio 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/02/26/083U0050/CONSOLIDATED/19890102
Official Gazette PublicationGU n.56 del 26-02-1983
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. - Il patrimonio dell'istituto e' costituito:

  1. dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti:

    Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente fondatore;

    Banca nazionale del lavoro, ente fondatore;

    Cassa depositi e prestiti;

    Consorzio di credito per le opere pubbliche;

    Istituto nazionale delle assicurazioni;

    Monte dei Paschi di Siena;

    Istituto bancario S. Paolo di Torino;

    Banco di Napoli;

    Banco di Sicilia;

    Banco di Sardegna;

  2. da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni conferito dal CONI;

  3. dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13;

  4. da eventuali riserve straordinarie.

    Il fondo di dotazione dell'Istituto puo' essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti.

    Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote gia' conferite devono essere approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

    Costituisce altresi' elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496".

Art 1.

L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. - Il patrimonio dell'istituto e' costituito:

  1. dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti:

    Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente fondatore;

    Banca nazionale del lavoro, ente fondatore;

    Cassa depositi e prestiti;

    Consorzio di credito per le opere pubbliche;

    Istituto nazionale delle assicurazioni;

    Monte dei Paschi di Siena;

    Istituto bancario S. Paolo di Torino;

    Banco di Napoli;

    Banco di Sicilia;

    Banco di Sardegna;

  2. da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni conferito dal CONI;

  3. dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13;

  4. da eventuali riserve straordinarie.

    Il fondo di dotazione dell'Istituto puo' essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti.

    Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote gia' conferite devono essere approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

    Costituisce altresi' elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496".1

Art 2.

L'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' sostituito dal seguente:

"Art. 3. - L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati secondo le norme previste per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, sentito il parere tecnico del CONI, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' acquistare immobili da destinare ad attivita' sportive.

Il credito viene esercitato altresi', nella forma, con le modalita' e per le...

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