E' prorogato al 31 dicembre 1957, il termine di cui all'art. 4 della legge 20 aprile 1952, n. 504, per l'attuazione dei piani regolatori dei Comuni che ne abbiano ottenuto l'approvazione prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.
Per i Comuni inclusi e da includere negli elenchi di cui all'art. 8, comma secondo, della suddetta legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640, i piani regolatori preesistenti continuano ad avere efficacia fino alla data di approvazione del rispettivo nuovo piano regolatore, che i Comuni stessi sono obbligati a compilare e presentare al Ministero dei lavori pubblici.
Quando i Comuni contemplati nei due precedenti commi siano anche provvisti di un piano di ricostruzione approvato ai sensi del decreto legislativo, 1 marzo 1945, n. 154, e successive modificazioni, il piano medesimo, qualunque sia il termine stabilito per la sua validita', ed anche se scaduto, conserva la sua efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale da formare a termini della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Per tutti gli altri Comuni dotati di piani di ricostruzione, resta fermo il disposto dell'art. 11, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.