Modifiche alla disciplina del lavoro cooperativo di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142.

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- Divisione VII Al Secin

La legge 14 febbraio 2003, n. 30, all'art. 9, ha dettato numerose modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142, recante ´Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratoreª; modifiche delle quali si espongono di seguito i profili di maggiore rilevanza.

In particolare, le modifiche hanno riguardato la disciplina di cui agli articoli 1 (Soci lavoratori di cooperativa), 2 (Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa), 3 (Trattamento economico del socio lavoratore), 5 (Altre normative applicabili al socio lavoratore) e 6 (Regolamento interno) della legge n. 142/2001 appena citata.

Art. 1, comma 3.

Il nuovo testo prevede la soppressione del termine ´distintoª.

Con tale modifica viene ulteriormente confermata la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro, in ossequio alla tesi dello ´scambio ulterioreª sulla quale e' imperniato tutto l'impianto della legge n. 142/2001.

Con l'intervento correttivo apportato viene fugato ogni possibile dubbio sul fatto che il rapporto di lavoro sia strumentale al vincolo di natura associativa, peraltro puntualmente descritto al comma 1, tramite la definizione degli obblighi sociali posti a carico del socio lavoratore di cooperativa: il concorso nella gestione dell'impresa, la partecipazione alle decisioni aziendali, la contribuzione alla formazione del capitale sociale, la messa a disposizione delle proprie capacita' professionali.

La correzione non rappresenta una precisazione di stile, ma rende anche piu' definiti i confini relativi alle competenze giurisdizionali in materia di rapporti tra soci e cooperativa e, inoltre, crea i presupposti di chiarezza per una disciplina statutaria e regolamentare concernente le causali di recesso, di esclusione o di decadenza del socio.

La dipendenza del rapporto di lavoro da quello associativo e' resa ancora piu' evidente dall'introduzione del secondo comma dell'art. 5, ai sensi del quale ´il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio...

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