LEGGE 20 dicembre 1973, n. 831 - Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori

Coming into Force30 Dicembre 1973
End of Effective Date27 Luglio 2006
Enactment Date20 Dicembre 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/12/29/073U0831/CONSOLIDATED/20060429
Published date29 Dicembre 1973
Official Gazette PublicationGU n.333 del 29-12-1973
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Elementi di valutazione per la nomina a magistrato di Cassazione)

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione dei magistrati di corte d'appello, per la nomina a magistrato di Cassazione, in base ai seguenti elementi:

1) preparazione e capacita' tecnico-professionale;

2) laboriosita' e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni;

3) precedenti relativi al servizio prestato.

Ogni ulteriore elemento di giudizio che sia reputato necessario per la migliore valutazione del magistrato puo' essere assunto dal Consiglio superiore nelle forme e con le modalita' piu' idonee ed anche con accertamenti diretti.

Nelle ipotesi previste dal precedente comma, il Consiglio superiore provvede ad informare l'interessato che ha facolta' di presentare le proprie osservazioni.

La valutazione del Consiglio superiore deve essere motivata.

Art 2.

(Pareri del consiglio giudiziario e del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio superiore procede alla valutazione prevista dall'articolo 1 sulla base dei pareri motivati espressi:

1) per i magistrati addetti agli uffici giudiziari, dai consigli giudiziari;

2) per i magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti;

3) per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, con funzioni amministrative, dal consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Il consiglio di amministrazione e' composto, in tal caso, dal presidente e dai soli membri che rivestono la qualifica di magistrato.

Art 3.

(Comunicazione dei pareri e facolta' dell'interessalo)

Il parere del consiglio giudiziario e' comunicato integralmente al Consiglio superiore della magistratura, al Ministero di grazia e giustizia od all'interessato. Il parere del consiglio di amministrazione e' comunicato integralmente al Consiglio superiore della magistratura ed all'interessato.

Il Ministro puo' formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Il magistrato interessato puo', entro trenta giorni dalla comunicazione, presentare deduzioni al Consiglio superiore.

Art 4.

(Requisito dell'anzianita' per la valutazione e domanda dell'interessato)

Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di corte di appello devono aver compiuto sette anni dalla nomina a tale qualifica e devono presentare, presso l'ufficio al quale appartengono, domanda al Consiglio superiore della magistratura.

Art 5.

(Requisito del servizio giudiziario)

Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di corte d'appello devono aver compiuto, dalla data di ingresso in carriera, almeno dieci anni di attivita', anche se non ininterrottamente, negli uffici giudiziari.

Per i magistrati che non hanno compiuto tale periodo di attivita' perche' addetti a funzioni non giudiziarie, la disposizione di cui al precedente comma non si applica fino alla entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art 5.

(Requisito del servizio giudiziario)

Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di corte d'appello devono aver compiuto, dalla data di ingresso in carriera, almeno dieci anni di attivita', anche se non ininterrottamente, negli uffici giudiziari. 1

Per i magistrati che non hanno compiuto tale periodo di attivita' perche' addetti a funzioni non giudiziarie, la disposizione di cui al precedente comma non si applica fino alla entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art 5.

(Requisito del servizio giudiziario)

Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di corte d'appello devono aver compiuto, dalla data di ingresso in carriera, almeno dieci anni di attivita', anche se non ininterrottamente, negli uffici giudiziari.(1)

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1993, l'attivita' svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia e' equiparata, ai fini del comma precedente, a quella svolta negli uffici giudiziari.

Art 5.

(Requisito del servizio giudiziario)

Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di corte d'appello devono aver compiuto, dalla data di ingresso in carriera, almeno dieci anni di attivita', anche se non ininterrottamente, negli uffici giudiziari.(1)

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1993, l'attivita' svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia e' equiparata, ai fini del comma precedente, a quella svolta negli uffici giudiziari.5

Art 6.

(Nuova valutazione)

Il magistrato non valutato favorevolmente e' sottoposto a nuova valutazione dopo un triennio.

Art 7.

(Nomina a magistrato di Cassazione)

I magistrati che hanno conseguito la valutazione favorevole sono nominati magistrati di Cassazione secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianita'.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 20, la nomina produce effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianita' prevista dall'articolo 4.

Nel caso previsto dall'articolo 6 la...

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