DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2018, n. 32 - Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154

Coming into Force28 Aprile 2018
Published date13 Aprile 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/04/13/18G00057/ORIGINAL
Enactment Date26 Marzo 2018
Official Gazette PublicationGU n.86 del 13-04-2018
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;

Visto in particolare l'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), recante delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Considerati gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2017;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 31 gennaio 2018;

Acquisiti i pareri delle commissioni V bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e 5ª bilancio del Senato della Repubblica;

Considerato che le altre commissioni parlamentari competenti per materia e la commissione parlamentare per la semplificazione non hanno espresso il parere nel termine prescritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2018, con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri, e' stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, dopo le parole: «eventi eccezionali», sono inserite le seguenti: «o da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonche' ai danni causati da animali protetti»;

  2. al comma 2, le parole: «calamita' naturali o eventi eccezionali», sono sostituite dalle seguenti: «calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti»;

  3. al comma 3, lettera a), dopo le parole: «contratti assicurativi», sono aggiunte le seguenti: «prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio»;

  4. al comma 3, lettera b), le parole: «Piano assicurativo agricolo annuale», sono sostituite dalle seguenti: «Piano di gestione dei rischi in agricoltura».

Art 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. alla rubrica, dopo le parole: «Polizze assicurative» sono aggiunte le seguenti: «e fondi di mutualizzazione»;

    2. il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per le finalita' e per gli eventi di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione, in conformita' alla normativa europea ed a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome.»;

    3. il comma 2 e' abrogato;

    4. il comma 3 e' abrogato;

    5. il comma 4 e' abrogato;

    6. al comma 5, le parole: «i consorzi» sono sostituite dalle seguenti: «gli Organismi collettivi»;

    7. al comma 5-ter...

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