LEGGE 11 gennaio 2018, n. 8 - Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica

Coming into Force13 Febbraio 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/02/12/18G00026/CONSOLIDATED/20181214
Published date12 Febbraio 2018
Enactment Date11 Gennaio 2018
Official Gazette PublicationGU n.35 del 12-02-2018
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere piu' di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI

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Art 2.

Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere piu' di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una piu' ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente comma, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione...

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