LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85 - Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

Coming into Force28 Marzo 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/03/13/006G0109/ORIGINAL
Published date13 Marzo 2006
Enactment Date24 Febbraio 2006
Official Gazette PublicationGU n.60 del 13-03-2006
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. L'articolo 241 del codice penale e' sostituito dal seguente:

Art. 241 (Attentati contro l'integrita', l'indipendenza e l'unita' dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranita' di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unita' dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

La pena e' aggravata se il fatto e' commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche

.

Art 2.
  1. L'articolo 270 del codice penale e' sostituito dal seguente:

Art. 270 (Associazioni sovversive). - Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento

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Art 3.
  1. L'articolo 283 del codice penale e' sostituito dal seguente:

Art. 283 (Attentato contro la Costituzione dello Stato). - Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni

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Art 4.
  1. L'articolo 289 del codice penale e' sostituito dal seguente:

Art. 289 (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali). - E' punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni

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Art 5.
  1. L'articolo 292 del codice penale e' sostituito dal seguente:

Art. 292 (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). - Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena e' aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente...

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