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Il comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
" 1. La richiesta di revisione e' proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11".
Al comma 2 dell'articolo 634 del codice di procedura penale, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11".
LEGGE 23 novembre 1998, n. 405 - Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione
Coming into Force | 10 Dicembre 1998 |
Enactment Date | 23 Novembre 1998 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1998/11/25/098G0461/ORIGINAL |
Published date | 25 Novembre 1998 |
Official Gazette Publication | GU n.276 del 25-11-1998 |
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
La competenza, individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, vale anche per i procedimenti di revisione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, salvo che sia stato aperto il dibattimento ai sensi degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale o sia stata pronunciata ordinanza di inammissibilita' a norma dell'articolo 634 dello stesso codice.
Lo spostamento della competenza di cui al comma 1 opera tuttavia anche per i procedimenti di revisione per i quali la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza di inammissibilita' rinviando ad altra sezione della corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza annullata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della...
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