LEGGE 14 febbraio 2006, n. 55 - Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia

Coming into Force16 Marzo 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/03/01/006G0071/ORIGINAL
Enactment Date14 Febbraio 2006
Published date01 Marzo 2006
Official Gazette PublicationGU n.50 del 01-03-2006
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Al primo periodo dell'articolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,».

Art 2.
  1. Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l'articolo 768 e' aggiunto il seguente capo: «Capo V-bis. del patto di famiglia

Articolo 768-bis (Nozione). - E' patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o piu' discendenti.

Articolo 768-ter (Forma). - A pena di nullita' il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

Articolo 768-quater (Partecipazione). - Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione puo' essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purche' vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

Quanto ricevuto dai contraenti non e' soggetto a collazione o a riduzione.

Articolo 768-quinquies (Vizi del consenso). - Il patto puo' essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.

L'azione si prescrive nel termine di un anno.

Articolo 768-sexies (Rapporti con i terzi). - All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del...

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