LEGGE 11 gennaio 2018, n. 4 - Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici

Coming into Force16 Febbraio 2018
Published date01 Febbraio 2018
Enactment Date11 Gennaio 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/02/01/18G00020/CONSOLIDATED/20190725
Official Gazette PublicationGU n.26 del 01-02-2018
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Gratuito patrocinio

  1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilita' in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata

    .

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

Art 2.

Modifiche all'articolo 577 del codice penale

  1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»;

  2. al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».

Art 3.

Sequestro conservativo

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o contro la persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime

.

Art 4.

Provvisionale

  1. All'articolo 539 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o della persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato gia' sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata

    .

  2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 320 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539».

Art 5.

Indegnita' a succedere 1. Dopo l'articolo 463 del codice civile e' inserito il seguente:

Art. 463-bis (Sospensione dalla successione). - Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonche' la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile e' escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo

.

  1. Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo della parte seconda del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente articolo:

    Art. 537-bis (Indegnita' a succedere). - 1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnita' dell'imputato a succedere

    .

  2. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 537-bis».

Art 6.

Diritto alla quota di riserva in favore di figli orfani per crimini domestici

  1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.

Art 7.

Pensione di reversibilita'

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono inseriti i...

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