LEGGE 24 febbraio 1965, n. 108 - Modifiche alle norme contro la diffusione delle malattie infettive degli animali, contenute nel titolo V, capo III, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

Coming into Force25 Marzo 1965
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date24 Febbraio 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/03/10/065U0108/CONSOLIDATED/20080625
Published date10 Marzo 1965
Official Gazette PublicationGU n.61 del 10-03-1965
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente:

"Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione, con le modalita' stabilite nel regolamento di polizia veterinaria, degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione.

Nel casi di afta epizootica, di peste equina, di peste suina africana e di febbre catarrale degli ovini, il Ministro per la sanita', quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, puo' stabilire con suo decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione. Il veterinario provinciale provvede all'emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione dei singoli animali.

Per l'abbattimento dell'animale e' concessa al proprietario una indennita' da lire 30.000 a lire centomila per capo equino o bovino, da lire 6.000 a lire ventimila per capo sino e da lire 2.000 a lire cinquemila per capo ovino e caprino.

L'importo dell'indennita' e' per i due terzi a carico dello Stato e per un terzo a carico della Provincia.

I fondi per il pagamento delle indennita' sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita', che provvedera' ad accreditare le somme occorrenti agli uffici dei veterinari provinciali.

I provvedimenti del veterinario provinciale, previsti dal presente articolo, sono definitivi".

Art 2.

Dopo l'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' aggiunto il seguente articolo 265-bis:

"Nessuno puo' importare, detenere, alienare, senza autorizzazione del Ministro per la sanita', i virus e gli altri microorganismi agenti eziologici delle malattie indicate nel precedente articolo 265. La produzione dei virus dell'afta epizootica, della peste bovina, della peste equina, della peste suina africana e della febbre catarrale degli ovini e' riservata allo Stato che puo' demandarla agli enti vigilati dal Ministero della sanita'.

Il...

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