L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente:
"Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione, con le modalita' stabilite nel regolamento di polizia veterinaria, degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione.
Nel casi di afta epizootica, di peste equina, di peste suina africana e di febbre catarrale degli ovini, il Ministro per la sanita', quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, puo' stabilire con suo decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione. Il veterinario provinciale provvede all'emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione dei singoli animali.
Per l'abbattimento dell'animale e' concessa al proprietario una indennita' da lire 30.000 a lire centomila per capo equino o bovino, da lire 6.000 a lire ventimila per capo sino e da lire 2.000 a lire cinquemila per capo ovino e caprino.
L'importo dell'indennita' e' per i due terzi a carico dello Stato e per un terzo a carico della Provincia.
I fondi per il pagamento delle indennita' sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita', che provvedera' ad accreditare le somme occorrenti agli uffici dei veterinari provinciali.
I provvedimenti del veterinario provinciale, previsti dal presente articolo, sono definitivi".