LEGGE 21 maggio 1998, n. 162 - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave

Coming into Force13 Giugno 1998
Published date29 Maggio 1998
Enactment Date21 Maggio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/05/29/098G0210/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.123 del 29-05-1998
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 10, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

      "1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare";

    2. all'articolo 39, comma 2, all'alinea, dopo le parole: "possono provvedere" sono inserite le seguenti: ", sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio,";

    3. all'articolo 39, comma 2, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:

      "l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;

      l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilita' permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o piu' funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalita' di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia";

    4. dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:

      "Art. 41-bis (Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap). - 1. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una...

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