LEGGE 7 agosto 2012, n. 133 - Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. (12G0156)

Coming into Force25 Agosto 2012
Published date10 Agosto 2012
Enactment Date07 Agosto 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/08/10/012G0156/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.186 del 10-08-2012
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri

  1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attivita' di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali

.

Art 2.

Modifica all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Autorita' delegata

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' inserito il seguente:

1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge

.

Art 3.

Modifiche all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Dipartimento delle informazioni per la sicurezza

  1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

    d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali

    ;

  2. alla lettera i), dopo le parole: «al comma 7.» e' inserito il seguente periodo: «Con le modalita' previste da tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo.»;

  3. e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

    n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni

    .

Art 4.

Modifica all'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di identita' di copertura

  1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' sostituito dal seguente:

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, i documenti indicati al comma 1 del presente articolo, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, non conferiscono le qualita' di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o di polizia tributaria

.

Art 5.

Modifica all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

  1. Dopo il comma 2...

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