Con il presente decreto la decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988, relativa alla legge 1› marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, riceve piena ed intera esecuzione.
DECRETO-LEGGE 11 luglio 1988, n. 258 - Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988
Coming into Force | 13 Luglio 1988 |
Enactment Date | 11 Luglio 1988 |
Published date | 12 Luglio 1988 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1988/07/12/088G0328/CONSOLIDATED/19940520 |
Official Gazette Publication | GU n.162 del 12-07-1988 |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni intese a recepire, nel nostro ordinamento giuridico, i contenuti della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 sul regime di aiuti per il Mezzogiorno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche comunitarie; EMANA il seguente decreto:
Nelle province di Frosinone, Rieti, Latina, Roma e Ascoli Piceno, gli interventi straordinari ed aggiuntivi di cui all'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, relativi agli incentivi ed alle agevolazioni alle attivita' produttive, sono attuati alle condizioni e nei limiti stabiliti nei commi 2 e 3.
A decorrere dal 1 gennaio 1991, gli incentivi e le agevolazioni previsti dagli articoli 59, 101 e 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dagli articoli 9, 10, 12 e 14, commi 3 e 4, della legge 1 marzo 1986, n. 64, saranno applicati, nella provincia di Frosinone, rispettando complessivamente un limite di intensita' non superiore al 30 per cento.
Nelle province di Ascoli Piceno e Roma, fino al 31 dicembre 1990, e nelle province di Latina e Rieti, fino al 31 dicembre 1992, sono concesse le agevolazioni finanziarie contributive e fiscali nelle misure previste dagli articoli 59, 63, 69, 70, 101, 102 e 105 del testo unico di cui al comma 2, fermi restando i nuovi criteri e procedure.
Nelle province di Frosinone, Rieti, Latina, Roma e Ascoli Piceno, gli interventi straordinari ed aggiuntivi di cui all'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, relativi agli incentivi ed alle agevolazioni alle attivita' produttive, sono attuati alle...
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