DECRETO-LEGGE 11 luglio 1988, n. 258 - Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988

Coming into Force13 Luglio 1988
Enactment Date11 Luglio 1988
Published date12 Luglio 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/07/12/088G0328/CONSOLIDATED/19940520
Official Gazette PublicationGU n.162 del 12-07-1988
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni intese a recepire, nel nostro ordinamento giuridico, i contenuti della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 sul regime di aiuti per il Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche comunitarie; EMANA il seguente decreto:

Art 1.
  1. Con il presente decreto la decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988, relativa alla legge 1› marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, riceve piena ed intera esecuzione.

Art 2.
  1. Nelle province di Frosinone, Rieti, Latina, Roma e Ascoli Piceno, gli interventi straordinari ed aggiuntivi di cui all'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, relativi agli incentivi ed alle agevolazioni alle attivita' produttive, sono attuati alle condizioni e nei limiti stabiliti nei commi 2 e 3.

  2. A decorrere dal 1 gennaio 1991, gli incentivi e le agevolazioni previsti dagli articoli 59, 101 e 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dagli articoli 9, 10, 12 e 14, commi 3 e 4, della legge 1 marzo 1986, n. 64, saranno applicati, nella provincia di Frosinone, rispettando complessivamente un limite di intensita' non superiore al 30 per cento.

  3. Nelle province di Ascoli Piceno e Roma, fino al 31 dicembre 1990, e nelle province di Latina e Rieti, fino al 31 dicembre 1992, sono concesse le agevolazioni finanziarie contributive e fiscali nelle misure previste dagli articoli 59, 63, 69, 70, 101, 102 e 105 del testo unico di cui al comma 2, fermi restando i nuovi criteri e procedure.

Art 2.
  1. Nelle province di Frosinone, Rieti, Latina, Roma e Ascoli Piceno, gli interventi straordinari ed aggiuntivi di cui all'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, relativi agli incentivi ed alle agevolazioni alle attivita' produttive, sono attuati alle...

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