LEGGE 22 ottobre 1973, n. 672 - Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

Coming into Force27 Novembre 1973
Published date12 Novembre 1973
Enactment Date22 Ottobre 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/11/12/073U0672/CONSOLIDATED/19910402
Official Gazette PublicationGU n.291 del 12-11-1973
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Sistema tecnico di finanziamento e riserva del Fondo)

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e' ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di cinque annualita' delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.

L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di cinque annualita' delle pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre precedente l'entrata in vigore della presente legge.

A decorrere dalla stessa data di cui al primo comma del presente articolo, e' abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Art 2.

(Retribuzione soggetta a contributo)

A decorrere dal 1 gennaio 1971, l'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, gia' modificato dall'articolo 14 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' sostituito dal seguente:

"Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:

  1. stipendio o salario contrattuale;

  2. aumenti periodici di anzianita';

  3. assegni di merito o ad personam;

  4. indennita' di contingenza;

  5. indennita' di mensa;

  6. tredicesima e quattordicesima mensilita', limitatamente alla quota corrispondente agli elementi di cui alle lettere precedenti;

  7. premio annuo o premio aziendale".

Art 3.

(Maggiorazione delle pensioni dirette)

Le pensioni dirette dovute dal Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in corso di godimento alla data del 1 gennaio 1971, sono maggiorate, a decorrere dalla stessa data, delle seguenti misure percentuali da applicare, nei limiti appresso indicati, sull'importo in atto al 31 dicembre 1970, escluse le quote aggiuntive per i figli a carico:

55 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1948;

50 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1950;

45 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1951 e il 31 dicembre 1952;

40 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1953 e il 31 dicembre 1954;

35 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1955 e il 31 dicembre 1956;

30 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1957;

25 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1958;

20 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1959 e il 31 dicembre 1960;

15 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1961;

10 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1962 e il 31 dicembre 1963;

8 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1964;

6 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1965;

5 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1966 e il 31 dicembre 1969.

Le percentuali di maggiorazione di cui al comma precedente si applicano limitatamente ad un importo non superiore a lire 2.600.000 annue per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1966, e a lire 3.900.000 annue per le pensioni liquidate con decorrenza successiva.

Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico.

Art 4.

(Trattamento minimo di pensione diretta)

A decorrere dal 1 gennaio 1971 l'importo del trattamento di pensione di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 583, comprensivo dell'aumento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, e' elevato a lire 780.000 annue, con la maggiorazione di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile ai fini della misura della pensione.

Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico.

Art 5.

(Maggiorazione delle pensioni di riversibilita')

A decorrere dal 1 gennaio 1971, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma dei precedenti articoli 3 e 4, le percentuali di riversibilita' di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo sostituito dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e dall'articolo 6 della presente legge.

Art 6.

(Trattamento minimo di pensione di riversibilita')

A decorrere dal 1 gennaio 1971, il quinto comma dell'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo modificato dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' sostituito dal seguente:

"In ogni caso, la pensione ai superstiti non puo' essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti, ne' puo' essere inferiore al 70 per cento del trattamento minimo di pensione che spettava o che sarebbe spettato al dante causa".

Art 7.

(Prestazioni ai superstiti: condizioni per il diritto alla pensione)

Il primo comma dell'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 4 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' sostituito dal seguente:

"Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli e i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:

1) per il coniuge:

  1. che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in...

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