LEGGE 29 agosto 1991, n. 288 - Modifiche agli articoli 29, 31, 32 e 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia previdenziale ed assicurativa per volontari in servizio civile e cooperanti

Coming into Force21 Settembre 1991
End of Effective Date31 Dicembre 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/09/06/091G0330/CONSOLIDATED/20150730
Enactment Date29 Agosto 1991
Published date06 Settembre 1991
Official Gazette PublicationGU n.209 del 06-09-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. All'articolo 29, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo le parole: "di finanziamento" sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2- bis, e 32, comma 2- ter".

Art 1.
  1. All'articolo 29, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo le parole: "di finanziamento" sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2- bis, e 32, comma 2- ter". 1

Art 2.
  1. All'articolo 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    "1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualita' personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonche' di adeguata formazione e di idoneita' psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarieta' e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attivita' di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'articolo 29.

  2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attivita' di volontariato e il trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalita' del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni.

    2- bis. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore e' rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni".

Art 2.
  1. All'articolo 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    "1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualita' personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonche' di adeguata formazione e di idoneita' psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarieta' e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attivita' di lavoro autonomo di cooperazione nei...

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