LEGGE 27 giugno 1942, n. 851 - Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, concernenti il nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali

Coming into Force22 Agosto 1942
End of Effective Date22 Dicembre 2008
Published date07 Agosto 1942
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1942/08/07/042U0851/CONSOLIDATED/20081222
Enactment Date27 Giugno 1942
Official Gazette PublicationGU n.185 del 07-08-1942
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Gli articoli 156 e 157; la intitolazione, il Capo I, gli articoli 222, 226, 228, 230 e 231, e il Capo III del Titolo V; l'art. 409 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 156. - I comuni hanno facolta' i unirsi in consorzio tra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse.

La costituzione del consorzio e' approvata, con decreto del Prefetto, udita la Giunta provinciale amministrativa, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro per l'interno, udite le Giunte provinciali amministrative interessate, se gli enti appartengono a circoscrizioni provinciali diverse.

La costituzione del consorzio per il servizio del segretario comunale e' sempre approvata con decreto del Ministro per l'interno.

Con lo stesso decreto e' approvato lo statuto ed e' stabilita la sede del consorzio.

Art. 157. - Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, piu' comuni possono essere riuniti in consorzio fra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di carattere obbligatorio.

La costituzione coattiva del consorzio e' disposta con decreto del Prefetto, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro per l'interno, se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse, uditi i Podesta' e le Giunte provinciali amministrative interessate, e, quando del consorzio faccia parte la provincia, anche il rettorato.

La costituzione coattiva del consorzio pel servizio del segretario comunale e' sempre disposta con decreto del Ministro per l'interno.

Con lo stesso decreto e' approvato lo statuto ed e' stabilita la sede del consorzio. TITOLO V. DEL SEGRETARIO COMUNALE, DEL SEGRETARIO PROVINCIALE E DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DEI CONSORZI. CAPO I. - Del segretario comunale e del segretario provinciale.

Art. 173. - Il segretario comunale e il segretario provinciale hanno la qualifica di funzionari dello Stato sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato, fermo restando l'onere degli stipendi, assegni, indennita', rispettivamente, a carico del comune, giusta l'art. 91, lettera b), numeri 6 e 7, ed a carico della provincia, giusta l'art. 144, lettera b), numeri 4 e 5, salvo, per quanto riguarda le pensioni, il disposto dell'art. 209.

Per quanto attiene all'adempimento delle loro funzioni, il segretario comunale e il segretario provinciale dipendono gerarchicamente dal rispettivo Podesta' e Preside e ne eseguono gli ordini.

Art. 174. - Per essere nominato segretario comunale o segretario provinciale, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 7, e' necessario:

  1. ) essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

  2. ) non aver superato l'eta' di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso. Tale limite e' elevato di cinque anni:

    per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

    per i legionari fiumani;

    per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre l935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

    per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato alle relative operazioni militari, nel periodo dal 6 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII.

    Il limite di eta' e' inoltre elevato:

    a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonche' per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma; ed, infine, pei soci di diritto della Unione fascista tra le famiglie numerose, salvo, per questi ultimi, il maggior limite consentito in applicazione delle lettere b) e c);

    b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati, alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

    c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

    L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla successiva lettera c) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni precedenti, purche' complessivamente non si superino i 45 anni di eta'.

    Per gli aspiranti che dimostrino di avere precedentemente prestato servizio di ruolo presso amministrazioni comunali e provinciali, il limite di 35 anni e' elevato fino ad un massimo di cinque anni, in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato.

    Nessun limite massimo di eta' e' richiesto nei concorsi per gradi superiori al VII di cui alla annessa tabella A per i segretari comunali, ed al IV di cui alla annessa tabella B per i segretari provinciali.

  3. ) avere ottenuto il diploma di abilitazione, in seguito ad esame, pei posti di segretario comunale.

    Tiene luogo del diploma l'appartenenza agli impieghi di gruppo A, nell'Amministrazione civile dell'interno; tiene luogo, altresi', del diploma l'appartenenza agli impieghi di gruppo B, nella stessa Amministrazione, qualora l'aspirante abbia prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo.

  4. ) essere provvisto di laurea in giurisprudenza o di altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato per i posti di segretario comunale di grado superiore al V, e per i posti di segretario provinciale.

    Alle nomine e promozioni ai posti di segretario comunale e di segretario provinciale sono applicabili le disposizioni di cui al R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, secondo la corrispondenza dei gradi dei segretari comunali e dei segretari provinciali a quelli dell'ordinamento gerarchico statale, stabilita nella tabella F annessa alla presente legge.

    Le donne sono escluse dall'ufficio di segretario comunale e di segretario provinciale.

    Art. 175. - Per essere ammessi agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale i candidati devono provare:

    di avere i requisiti richiesti per la nomina a segretario, di grado inferiore al IV, tranne quello dei limiti di eta';

    di avere ottenuto il diploma di maturita' classica o scientifica o quello di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica (agraria, commerciale, industriale, nautica, per geometri), oppure di avere ottenuto la licenza di una scuola media superiore prevista nei precedenti ordinamenti scolastici.

    Art. 176. - I segretari comunali sono iscritti in un ruolo nazionale diviso in otto gradi, e sono nominati con decreto del Ministro per l'interno.

    A ciascun comune e' assegnato, secondo la sua popolazione residente, un segretario di grado corrispondente a quello indicato nella annessa tabella A.

    Per i comuni consorziati, il grado del segretario e' determinato in base alla popolazione residente complessiva. Qualora la popolazione residente complessiva non superi il massimo previsto dalla tabella predetta per il grado che spetterebbe al segretario del maggiore dei comuni consorziati, e' assegnato al consorzio un segretario di grado immediatamente superiore.

    Ai comuni capoluoghi di provincia, o sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo, o di importanti uffici pubblici o di notevoli presidi militari, o che siano centri di notevole attivita' industriale o commerciale, i quali dimostrino di provvedere convenientemente ai pubblici servizi e si trovino in condizioni finanziarie tali da poter sostenere senza notevole aggravio per i contribuenti la maggiore spesa, puo' essere assegnato, con decreto Reale promosso dal Ministro per l'interno, un segretario di grado immediatamente superiore a quello stabilito nella predetta tabella.

    Art. 177. - I segretari provinciali sono iscritti in unico ruolo nazionale diviso in quattro gradi, e sono nominati con decreto del Ministro per l'interno. Con decreto del Ministro per l'interno a ciascuna provincia, e' assegnato, secondo i criteri stabiliti nella tabella B annessa alla presente legge, un segretario di grado corrispondente.

    Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, tenuto conto della popolazione residente nella provincia e del suo capoluogo, della estensione della circoscrizione provinciale, del numero dei comuni in essa compresi, delle condizioni finanziarie dell'ente, del grado del segretario del comune capoluogo e di altre speciali circostanze, puo' essere assegnato ad una Provincia il segretario del grado immediatamente superiore a quello stabilito dalla predetta tabella.

    Art. 178. - Ad intervalli non minori di cinque anni, si procedera' alla revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali e provinciali, in base a modalita' che saranno, di volta in volta, determinate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, udito l'Istituto centrale di statistica per tutto cio' che, nella determinazione di tali modalita', ha riferimento a dati statistici.

    Tra una revisione e l'altra non e' ammessa...

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