L'art. 8 del regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e' sostituito dal seguente:
"Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando deve essere scritto il numero corrispondente a quello segnato sulla tessera di riconoscimento inviata al candidato.
Le buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati, sono chiuse in piego suggellato con il bollo dell'ufficio.
Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fa le veci, un componente della Commissione ed il segretario.
Detto piego non puo' essere aperto se non per trarne le buste da consegnare eventualmente ai candidati che le richiedono in sostituzione di buste deteriorate che devono essere restituite. In tal caso le buste residue comprese quelle deteriorate sono chiuse in altro piego suggellato e firmato come e' stabilito dal precedente comma n. 2.
Il numero di dette buste deve corrispondere alla differenza fra il numero delle buste rimesse al presidente in ciascun giorno delle prove e quelle consegnate ai candidati.
Il candidato, dopo svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta piu' grande. Scrive il proprio nome, cognome e paternita' nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente od a chi ne fa le veci, esibendo la tessera di riconoscimento.
Il presidente, o chi ne fa le veci, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando corrisponde a quello della tessera, appone la sua firma trasversalmente sulle buste In modo che vi resti
compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta
stessa. Nel giorno e nell'ora che saranno indicati dal presidente alla chiusura delle prove, la Commissione in seduta plenaria, alla presenza di dieci candidati...