DECRETO-LEGGE 24 giugno 1961, n. 510 - Modificazioni al regime fiscale degli oli di semi

Coming into Force28 Giugno 1961
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date28 Giugno 1961
Enactment Date24 Giugno 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/06/28/061U0510/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.158 del 28-06-1961
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1959, recante le rese in chilogrammi di olio greggio per chilogrammi 100 di semi oleosi;

Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di apportare alcune modifiche al regime fiscale degli oli di semi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste, per la industria e il commercio, per il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1.

Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati, Importati dall'estero, sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire seimilacinquecento al quintale.

Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati, preparati nel territorio nazionale con l'impiego di oli di semi per i quali e' stata gia' pagata l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine, non sono assoggettati al pagamento del tributo di cui al precedente comma.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1959, recante le rese in chilogrammi di olio greggio per chilogrammi 100 di semi oleosi;

Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di apportare alcune modifiche al regime fiscale degli oli di semi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste, per la industria e il commercio, per il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1.

Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati, Importati dall'estero, sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire seimilacinquecento al quintale.

Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati, preparati nel territorio nazionale con l'impiego di oli di semi per i quali e' stata gia' pagata l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine, non sono assoggettati al pagamento del tributo di cui al precedente comma. 3

Art 2.

Sono soggetti alla disciplina fiscale prevista per i semi oleosi di cui al decreto-legge 30 ottobre 1952, numero 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495, il lentisco e gli altri frutti oleosi diversi dall'oliva da cui si ricavano oli vegetali che si presentano allo stato fluido alla temperatura di 15°.

Gli oli vegetali liquidi ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti restano sottoposti alla disciplina fiscale stabilita dal decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219.

Art 2.

Sono soggetti alla disciplina fiscale prevista per i semi oleosi di cui al decreto-legge 30 ottobre 1952, numero 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495, il lentisco e gli altri frutti oleosi diversi dall'oliva da cui si ricavano oli vegetali che si presentano allo stato fluido alla temperatura di 15°.

Gli oli vegetali liquidi ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti restano sottoposti alla disciplina fiscale stabilita dal decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219. 3

Art 3.

Le tabelle A e B allegate al decreto ministeriale 27 aprile 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1959, n. 117, recanti le rese in chilogrammi di olio greggio per chilogrammi 100 di semi oleosi, rispettivamente di provenienza estera e nazionale, sono sostituite dalle tabelle A e B annesse al presente decreto.

Il Ministro per le finanze puo' stabilire, con proprio decreto, le rese percentuali in olio greggio dei semi oleosi non nominati nelle tabelle annesse al presente decreto, nonche' modificare le rese gia' indicate nelle tabelle stesse in relazione all'eventuale variazione del contenuto in olio dei semi oleosi.

Agli effetti dell'applicazione del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495, nonche' del presente decreto sono considerati "oli di semi" gli oli di semi che alla temperatura di 15° si presentano allo stato fluido.

Art 3.

Le tabelle A e B allegate al decreto ministeriale 27 aprile 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1959, n. 117, recanti le rese in chilogrammi di olio greggio per chilogrammi 100 di semi oleosi, rispettivamente di provenienza estera e nazionale, sono sostituite dalle tabelle A e B annesse al presente decreto.

Il Ministro per le finanze puo' stabilire, con proprio decreto, le rese percentuali in olio greggio dei semi oleosi non nominati nelle tabelle annesse al presente decreto, nonche' modificare le rese gia' indicate nelle tabelle stesse in relazione all'eventuale variazione del contenuto in olio dei semi oleosi.

Agli effetti dell'applicazione del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495, nonche' del presente decreto sono considerati "oli di semi" gli oli di semi che alla temperatura di 15° si presentano allo stato fluido. 3

Art 4.

E' concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine per gli oli di semi, per gli oli di semi idrogenati, per gli oli acidi di semi nonche' per gli acidi grassi da oli di semi impiegati, sotto vigilanza continuativa della Finanza, nella fabbricazione dei seguenti prodotti:

1) resine gliceroftaliche;

2) resine epossidiche modificate;

3) oli epossidati;

4) linoleum, tele-cerate e gomma elastica artificiale (factis).

Con decreto del Ministro per le finanze potra' essere concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine per gli oli di semi, per gli oli di semi idrogenati, per gli oli acidi di semi nonche' per gli acidi grassi da oli di semi impiegati, sotto vigilanza continuativa della Finanza, nella fabbricazione di prodotti diversi da quelli indicati ai numeri 1), 2), 3) e 4), per i quali non e' possibile all'importazione determinare, mediante analisi chimica la quantita' di oli di semi, di oli di semi idrogenati, di oli acidi di semi e di acidi grassi da oli di semi, in essi contenuta, da sottoporre al pagamento della sovrimposta di confine.

Il Ministero delle finanze puo', all'uopo, inviare propri funzionari per eseguire sopraluoghi e accertamenti con spese a carico delle ditte interessate.

Art 4.

E' concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine per gli oli di semi, per gli oli di semi idrogenati, per gli oli acidi di semi nonche' per gli acidi grassi da oli di semi impiegati, sotto vigilanza continuativa della Finanza, nella fabbricazione dei seguenti prodotti:

1) resine gliceroftaliche;

2) resine epossidiche modificate;

3) oli epossidati;

4) linoleum, tele-cerate e gomma elastica artificiale (factis).

Con decreto del Ministro per le finanze potra' essere concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine per gli oli di semi, per gli oli di semi idrogenati, per gli oli acidi di semi nonche' per gli acidi grassi da oli di semi impiegati, sotto vigilanza continuativa della Finanza, nella fabbricazione di prodotti diversi da quelli indicati ai numeri 1), 2), 3) e 4), per i quali non e' possibile all'importazione determinare, mediante analisi chimica la quantita' di oli di semi, di oli di semi idrogenati, di oli acidi di semi e di acidi grassi da oli di semi, in essi contenuta, da sottoporre al pagamento della sovrimposta di confine.

Il Ministero delle finanze puo', all'uopo, inviare propri funzionari per eseguire sopraluoghi e accertamenti con spese a carico delle ditte interessate. 3

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