DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 6 - Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76

Coming into Force11 Febbraio 2017
Published date27 Gennaio 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/01/27/17G00012/ORIGINAL
Enactment Date19 Gennaio 2017
Official Gazette PublicationGU n.22 del 27-01-2017
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76, che delega il Governo all'adozione di modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al codice penale

  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 307, quarto comma, dopo le parole: «il coniuge,» sono inserite le seguenti: «la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso,»;

  2. dopo l'articolo 574-bis e' inserito il seguente:

    Art. 574-ter. (Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale). - Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

    Quando la legge penale considera la qualita' di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

    ;

  3. all'articolo 649, primo comma, dopo il numero 1) e' inserito il seguente: «1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;»;

  4. all'articolo 649, secondo comma, dopo le parole: «del coniuge legalmente separato» sono inserite le seguenti: «o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volonta'...

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