DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161 - Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonche' norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976

Coming into Force04 Maggio 1976
Published date04 Maggio 1976
Enactment Date03 Maggio 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/05/04/076U0161/CONSOLIDATED/20131227
Official Gazette PublicationGU n.116 del 04-05-1976
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1976, n. 164, con il quale si e' provveduto alla convocazione dei comizi elettorali per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno di domenica 20 giugno 1976;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di dettare norme che consentano il contemporaneo svolgimento delle operazioni relative alle suindicate elezioni politiche con quelle relative alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle assemblee e dei consigli delle regioni a statuto speciale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta: Art. 1.

Alle disposizioni di legge per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

  1. la presentazione delle candidature per l'elezione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali deve essere effettuata dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione;

  2. in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione e' richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante in Parlamento o siano costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi; ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle regionali, provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le consultazioni politiche.

    La dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, regionale o provinciale, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autenticato da notaio.

    La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura;

  3. sulle schede di votazione e' abolita l'appendice destinata alla apposizione del numero progressivo di ciascuna scheda, nonche' la gommatura sul lembo di chiusura;

  4. i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con le modalita' previste dagli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune;

  5. le modalita' indicate dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali e case di cura, in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali;

  6. per le elezioni regionali e provinciali, gli elettori di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, possono esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' di cui ai predetti articoli, nel comune ove si trovano, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione o della provincia.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1976, n. 164, con il quale si e' provveduto alla convocazione dei comizi elettorali per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno di domenica 20 giugno 1976;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di dettare norme che consentano il contemporaneo svolgimento delle operazioni relative alle suindicate elezioni politiche con quelle relative alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle assemblee e dei consigli delle regioni a statuto speciale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta: Art. 1.

Alle disposizioni di legge per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

  1. la presentazione delle candidature per l'elezione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali deve essere effettuata dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione;

  2. in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione e' richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante in Parlamento o siano costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi; ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle regionali, provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le consultazioni politiche.

    La dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazioni dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio.

    La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura;

  3. sulle schede di votazione e' abolita l'appendice destinata alla apposizione del numero progressivo di ciascuna scheda, nonche' la gommatura sul lembo di chiusura;

  4. i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con le modalita' previste dagli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune;

  5. le modalita' indicate dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali e case di cura, in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali;

  6. per le elezioni regionali e provinciali, gli elettori di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, possono esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' di cui ai predetti articoli, nel comune ove si trovano, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione o della provincia.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1976, n. 164, con il quale si e' provveduto alla convocazione dei comizi elettorali per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno di domenica 20 giugno 1976;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di dettare norme che consentano il contemporaneo svolgimento delle operazioni relative alle suindicate elezioni politiche con quelle relative alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle assemblee e dei consigli delle regioni a statuto speciale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta: Art. 1.

Alle disposizioni di legge per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

  1. la presentazione delle candidature per l'elezione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali deve essere effettuata dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione;

  2. in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione e' richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi; ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle regionali, provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le...

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