LEGGE 21 luglio 1965, n. 904 - Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167

Coming into Force01 Agosto 1965
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date21 Luglio 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/07/31/065U0904/CONSOLIDATED/20080625
Published date31 Luglio 1965
Official Gazette PublicationGU n.190 del 31-07-1965
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' sostituito dal seguente:

"L'indennita' di espropriazione delle aree e' determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della, legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al sindaco l'indennita' fissata.

In aggiunta all'indennita', e' contemporaneamente corrisposta, al proprietario espropriato, per ogni anno e frazione di anno calcolata ad anno intero compresi tra la data di approvazione del piano e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento dell'importo medio degli indennizzi o, in mancanza, dei prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per le espropriazioni o gli acquisti effettuati nella zona, ai sensi della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di anno".

Art 2.

L'articolo 16, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' sostituito dal seguente:

"I proprietari delle aree comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge e non destinate nei piani stessi agli usi previsti dall'articolo 4, lettere a) e c), possono, entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare".

Art 3.

All'articolo 16 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono aggiunti i seguenti commi:

"Le spese per le opere di urbanizzazione primaria, di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono a carico dei proprietari, in proporzione al volume edificabile consentito, e devono essere rimborsate al Comune all'atto della concessione della licenza edilizia.

Il Comune ha la facolta' di affidare l'esecuzione delle opere stesse ai proprietari, con le modalita' e per l'importo di spesa relativo da stabilirsi in sede di stipulazione della convenzione prevista all'articolo 18, quarto comma.

Nella convenzione sopracitata e', inoltre, determinata la quota delle spese relative alle opere di urbanizzazione secondaria, posta a carico dei proprietari in proporzione al volume edificabile consentito".

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