DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 606 - Modificazioni dell'art. 38 del regolamento approvato con il regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2393 per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi

Coming into Force09 Giugno 1948
Published date08 Giugno 1948
Enactment Date02 Aprile 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/06/08/048U0606/CONSOLIDATED/19530205
Official Gazette PublicationGU n.131 del 08-06-1948
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, dei decreti legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze; PROMULGA

Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art 1.

L'art. 38 del regolamento approvato con il regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 923, e' sostituito dal seguente:

"I diritti dovuti per i saggi delle materie prime di platino, di oro e di argento, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sono i seguenti:

I diritti dovuti per il saggio o marchio degli oggetti lavorati contenenti i detti metalli preziosi, sono calcolati sul peso degli oggetti stessi nelle misure seguenti:

  1. se composti di solo platino, ovvero platino ed altri metalli preziosi, in ragione di L. 50 al grammo o frazione di grammo con un minimo di L. 500, se composti di solo platino, e di L. 1000 se composti di platino ed altri metalli preziosi;

  2. se composti di solo oro, ovvero di oro e argento, in ragione di L. 30 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di L. 300, se composti di solo oro, e di L. 500, se composti di oro e argento;

  3. se composti di solo argento, in ragione di L. 10 al grammo, con un minimo di L. 100.

Fermi restando i limiti anzidetti, i diritti per il solo saggio degli oggetti lavorati, saranno corrisposti in misura uguale alla quinta parte di quelli suindicati.

Il diritto dovuto per il saggio dei campioni di ceneri auro-argentifere, e' stabilito nella misura fissa di L. 800 per ogni saggio. Il diritto dovuto per il saggio di galloni, alamari, fregi, distintivi, ecc. d'oro e di argento e stabilito nella misura di L. 500 per ogni saggio d'oro e di L. 200 per ogni saggio di argento".

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