DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1979, n. 28 - Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, recante norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione

Coming into Force23 Febbraio 1979
Published date08 Febbraio 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/02/08/079U0028/CONSOLIDATED/20031204
Enactment Date16 Gennaio 1979
Official Gazette PublicationGU n.39 del 08-02-1979
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sugli oli minerali e carburanti, in relazione all'art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'art 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno; Decreta:

Art 1.

Dispositivi per il travaso

L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, e' sostituito dal seguente:

"Le operazioni di travaso dei gas di petrolio liquefatti, dall'autocisterna al serbatoio e viceversa, devono essere effettuate a circuito chiuso, mediante due tubazioni flessibili o snodabili, l'una per la fase liquida, l'altra per la fase gassosa, che possono essere in dotazione o all'impianto o all'autocisterna.

Le parti terminali di queste devono essere munite di flange antiscintilla o raccordi a vite antiscintilla.

Inoltre:

  1. l'estremita' di attacco all'autocisterna dev'essere munita di una valvola di eccesso di flusso;

  2. l'estremita' di attacco al serbatoio dev'essere munita di valvola di intercettazione e di una valvola di eccesso di flusso, quest'ultima direttamente collegata alla precedente.

Le tubazioni devono essere a flange oppure a raccordi rapidi, per modo che le operazioni di travaso possano essere sempre effettuate senza dover ricorrere a raccordi di passaggio, di cui e' fatto divieto assoluto.

Le tubazioni di cui al primo comma devono essere sottoposte annualmente, a cura del gestore dell'impianto o del proprietario dell'autocisterna, ad una prova idraulica di pressione a 30 atmosfere. La prova deve essere effettuata presso un laboratorio di Stato o di ente pubblico. Il certificato dell'eseguita prova deve essere esibito a richiesta degli addetti al controllo.

Il collegamento tra autocisterna e serbatoio dev'essere attuato in modo da assicurare la continuita' elettrica.

Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di travaso deve essere predisposta una presa di terra con resistenza non superiore a 5 Ohm per la messa a terra dell'autocisterna".

Art 2.

Ubicazioni vietate

L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12...

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