Dispositivi per il travaso
L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, e' sostituito dal seguente:
"Le operazioni di travaso dei gas di petrolio liquefatti, dall'autocisterna al serbatoio e viceversa, devono essere effettuate a circuito chiuso, mediante due tubazioni flessibili o snodabili, l'una per la fase liquida, l'altra per la fase gassosa, che possono essere in dotazione o all'impianto o all'autocisterna.
Le parti terminali di queste devono essere munite di flange antiscintilla o raccordi a vite antiscintilla.
Inoltre:
l'estremita' di attacco all'autocisterna dev'essere munita di una valvola di eccesso di flusso;
l'estremita' di attacco al serbatoio dev'essere munita di valvola di intercettazione e di una valvola di eccesso di flusso, quest'ultima direttamente collegata alla precedente.
Le tubazioni devono essere a flange oppure a raccordi rapidi, per modo che le operazioni di travaso possano essere sempre effettuate senza dover ricorrere a raccordi di passaggio, di cui e' fatto divieto assoluto.
Le tubazioni di cui al primo comma devono essere sottoposte annualmente, a cura del gestore dell'impianto o del proprietario dell'autocisterna, ad una prova idraulica di pressione a 30 atmosfere. La prova deve essere effettuata presso un laboratorio di Stato o di ente pubblico. Il certificato dell'eseguita prova deve essere esibito a richiesta degli addetti al controllo.
Il collegamento tra autocisterna e serbatoio dev'essere attuato in modo da assicurare la continuita' elettrica.
Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di travaso deve essere predisposta una presa di terra con resistenza non superiore a 5 Ohm per la messa a terra dell'autocisterna".